LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 15
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013 N. 11 (TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 217 del 18 luglio 2014
Art. 9
Inserimento dell'art. 25 bis nella l.r. 11/2013
1.
Dopo l'art. 25 della l.r. 11/2013 è inserito il seguente:
"Art. 25 bis
Pubblicità dei rendiconti
1. Entro 30 giorni dal ricevimento, il Presidente dell'Assemblea legislativa provvede a far pubblicare nel sito istituzionale dell'Assemblea la delibera definitiva con la quale la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti si è pronunciata sulla regolarità del rendiconto di ciascun gruppo. Provvede altresì contestualmente a far pubblicare nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa il rendiconto dei gruppi secondo il modello di rendicontazione annuale di cui al DPCM 21 dicembre 2012.
2. Il rendiconto dei gruppi secondo il modello di rendicontazione annuale di cui al DPCM 21 dicembre 2012 è altresì pubblicato in allegato al conto consuntivo dell'Assemblea legislativa nel Bollettino Ufficiale Telematico.".