Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 16

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 218 del 18 luglio 2014

Art. 3
Gestione
1. Per la programmazione e per l'attuazione delle azioni e degli interventi di cui all'articolo 2 la Regione si avvale dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN), di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna).
2. L'IBACN, sentito il comitato di cui all'articolo 5, approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma annuale per l'attuazione delle azioni e degli interventi di cui all'articolo 2.

Espandi Indice