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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 16

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2018, n, 24

Art. 5
Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna
1. La Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna con funzioni propositive e consultive.
2. Il comitato è composto da undici membri di comprovata competenza nell'ambito dei dialetti locali, che rappresentino l'intero territorio regionale, nominati dalla Giunta regionale previo avviso pubblico. La composizione, la durata, le modalità di funzionamento del comitato sono definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.
3. Il comitato presenta alla Giunta, con cadenza annuale, una relazione in cui dà conto delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

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