LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 16
SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 26 novembre 2020, n. 7Art. 4
(sostituito da art. 14 L.R. 26 novembre 2020, n. 7)
Modalità di attuazione
1.
Per attuare quanto disposto dall’articolo 2, la Regione può:
a)
operare con interventi diretti, anche assegnando incarichi per studi e ricerche;
b)
stipulare accordi o convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati, enti e associazioni, istituti scolastici;
c)
concedere contributi per il sostegno di progetti presentati da soggetti pubblici e privati;
d)
istituire e assegnare premi per le tesi di laurea e di dottorato, già discusse, riguardanti i dialetti dell’Emilia-Romagna.
2.
La Giunta regionale, di norma col piano di cui all’articolo 3 o comunque con propri atti, stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi, approva gli schemi degli accordi e delle convenzioni, il numero e l’importo nonché le modalità di costituzione e i compensi della giuria dei premi per le tesi di laurea e di dottorato di cui al comma 1, in coerenza con la normativa statale.