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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 219 del 18 luglio 2014

Art. 12
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale), per l'esercizio 2014, è disposta un'autorizzazione di spesa di Euro 43.456,88 a valere sul capitolo U35305 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione.

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