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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 219 del 18 luglio 2014

Art. 29
Modifiche alla legge regionale n. 34 del 1999 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica)
1.
Il comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) è sostituito dal seguente:
"5. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio elettorale di sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sette del giorno fissato per la votazione, abbia terminato le operazioni preliminari e terminano alle ore ventitré del giorno stesso.".

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