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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 219 del 18 luglio 2014

Art. 31
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2001 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA))
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura "AGREA") le parole
"FEOGA - Sezione garanzia"
sono sostituite da
"Fondo europeo agricolo di garanzia - FEAGA e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR".
2.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2001 le parole
"del Regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995"
sono sostituite da
"della normativa dell'Unione Europea che detta disposizioni per il riconoscimento degli organismi pagatori e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR".
3.
Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2001 è inserito il seguente comma:
"2 bis. L'Agenzia svolge altresì attività in materia di controllo relativamente ai programmi e progetti finanziati con i Fondi europei, secondo quanto definito nei programmi operativi regionali (POR), di Cooperazione Territoriale Europea e nazionali, secondo quanto di competenza della Regione, relativi ai singoli fondi. In particolare può svolgere le funzioni di competenza dell'Autorità di Certificazione e quelle di competenza dell'Autorità di Audit, secondo le regole ed entro i limiti definiti nei Regolamenti relativi ai diversi Fondi. Nell'organizzazione di tali attività l'Agenzia si conforma ai modelli previsti dai Regolamenti comunitari e dai connessi documenti relativi ai sistemi di gestione e controllo.".
4.
Al comma 2 dell'articolo 3 le parole
"del Regolamento (CE) n. 1663/95"
sono sostituite da
"della normativa europea in materia".
5.
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2001 è sostituito dal seguente:
"1. Sono Organi dell'Agenzia il Direttore ed il Revisore unico".
6.
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2001 è inserito il seguente:
"1. bis Il Direttore nel ruolo di Autorità di Certificazione o di Autorità di Audit, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, risponde direttamente al Presidente della Giunta regionale.".
7.
L'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2001 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Revisore unico
1. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra soggetti in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e resta in carica quattro anni.
2. Il Revisore esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.
3. Il Revisore presenta ogni sei mesi al Direttore, alla Commissione consiliare per le attività produttive ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia e sulla conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
4. L'indennità annua lorda spettante al Revisore è fissata dalla Giunta regionale."
8.
Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2001 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 comma 2-bis la Giunta può assumere ulteriori unità di personale a tempo determinato, a carico dei relativi Fondi europei, nei limiti previsti dai rispettivi Regolamenti".
9.
Alla lettera b) del comma 1 ed al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2001 le parole
"FEOGA - Sezione Garanzia"
sono sostituite da
"FEAGA e del FEASR".
10.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2001 le parole
"del FEOGA"
sono sostituite da
"di Fondi europei".
11.
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2001 le parole
"dal Reg. (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni"
sono sostituite da
"dalla normativa europea in materia.".

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