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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 219 del 18 luglio 2014

INDICE

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 1 (Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale) della legge regionale n. 28 del 2013
Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 (Cartografia regionale) della legge regionale n. 28 del 2013
Art. 3 - Programmazione delle attività strumentali ai processi di riordino degli organismi partecipati dalla Regione
Art. 4 - Contributo straordinario statale all'Unione di Comuni Valmarecchia
Art. 5 - Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale
Art. 6 - Modifiche all'articolo 7 (Interventi nel settore delle bonifiche) della legge regionale n. 28 del 2013
Art. 7 - Modifiche all'articolo 9 (Strumenti di garanzia) della legge regionale n. 28 del 2013
Art. 8 - Fondo per la mobilità fiere
Art. 9 - Modifiche all'articolo 11 (Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica) della legge regionale n. 28 del 2013
Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 12 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico) della legge regionale n. 28 del 2013
Art. 11Abrogazione dell'articolo 14 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa) della legge regionale n. 28 del 2013
Art. 12 - Opere acquedottistiche e fognarie
Art. 13 - Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate
Art. 14 - Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali
Art. 15 - Modifiche all'articolo 21 (Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR)) della legge regionale n. 28 del 2013
Art. 16 - Modifiche all'articolo 22 (Integrazione regionale per il finanziamento del SSR) della legge regionale n. 28 del 2013
Art. 17 - Gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994
Art. 18 - Finanziamenti in conto capitale a favore di Aziende sanitarie ed enti del SSR
Art. 19 - Aree di sosta e transito per minoranze nomadi
Art. 20 - Edilizia universitaria
Art. 21Incremento del fondo di dotazione della Fondazione "Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale"
Art. 22 - Modifiche ad autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti
Art. 23 - Modifiche all'articolo 31 (Trasferimento all'esercizio 2014 delle autorizzazioni di spesa relative al 2013 finanziate con mezzi regionali) della legge regionale n. 28 del 2013
Art. 24 - Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1981 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6)
Art. 25 - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni)
Art. 26Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998 (Organizzazione turistica regionale -Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28)
Art. 27 - Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale)
Art. 28 - Norme in materia di distribuzione carburanti per autotrazione
Art. 29 - Modifiche alla legge regionale n. 34 del 1999 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica)
Art. 30 - Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio)
Art. 31 - Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2001 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA))
Art. 32Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna)
Art. 33 - Proroga del Piano triennale di attuazione del piano energetico regionale
Art. 34 - Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF. Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006 (Disposizioni in materia tributaria)
Art. 35 - Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2008 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e norma transitoria
Art. 36 - Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2011 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche)
Art. 37 - Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2011 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale)
Art. 38 - Norma transitoria in materia di anagrafe regionale degli studenti
Art. 39 - Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2012 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)
Art. 40Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2012 (Legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015)
Art. 41 - Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza)
Art. 41 - Ulteriori misure applicative della legge regionale n. 21 del 2012
Art. 43 - Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate)
Art. 44 - Norma di interpretazione autentica dell'articolo 7 comma 1, lettera f), e comma 2 della legge regionale n. 15 del 2013 (Semplificazione della disciplina edilizia)
Art. 45 - Formazione e aggiornamento degli amministratori di sostegno
Art. 46 - Proroga di graduatorie
Art. 47 - Proroga del termine di diretta applicazione della delibera dell'Assemblea legislativa 17 dicembre 2013, n. 149
Art. 48 - Disposizioni transitorie per la continuità di esercizio delle funzioni amministrative provinciali
Art. 49 - Copertura finanziaria
Art. 50 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Sostituzione dell'articolo 1 (Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale) della legge regionale n. 28 del 2013
1.
L'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016) è sostituito dal seguente:
"Art. 1
Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:
a) Cap. U03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo
Esercizio 2014: Euro 371.000,00
Esercizio 2015: Euro 2.000.000,00
b) Cap. U03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2014: Euro 488.215,54
Esercizio 2015: Euro 5.000.000,00
c) Cap. U03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2014: Euro 1.850.000,00
Esercizio 2015: Euro 1.686.500,00
Esercizio 2016: Euro 266.000,00
2. Contestualmente, l'autorizzazione per l'esercizio 2014 disposta da leggi regionali precedenti, a valere sul capitolo U03905 afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500, è ridotta di Euro 140.000,00.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 3 (Cartografia regionale) della legge regionale n. 28 del 2013
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 2013, l'importo di
"Euro 130.000,00"
è sostituito dall'importo di
"Euro 230.000,00".
Art. 3
Programmazione delle attività strumentali ai processi di riordino degli organismi partecipati dalla Regione
1. Per le finalità e gli obiettivi connessi ai processi di razionalizzazione e di dismissione delle partecipazioni societarie e per realizzare operazioni, atti propedeutici e strumentali al corretto svolgimento delle relative procedure, a norma dell'articolo 18 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione), è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 60.000,00, a valere sul capitolo U02857, afferente alla U.P.B 1.2.3.2.3809 - Riordino organismi partecipati.
Art. 4
Contributo straordinario statale all'Unione di Comuni Valmarecchia
1. Per il finanziamento degli interventi volti al completamento del passaggio dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo, la Regione è autorizzata a trasferire la somma di euro 2.000.000,00, di cui all'articolo 12, comma 1 bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Sito esterno, all'Unione di Comuni Valmarecchia alla quale appartengono i predetti Comuni, a valere sul capitolo U03240 nell'ambito della U.P.B. 1.2.2.2.2605 - Riordino territoriale - Risorse statali.
2. L'Unione, anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, impiega le risorse finalizzandole agli interventi di cui al comma 1. La Giunta regionale con propria deliberazione specifica le modalità e i tempi per la concessione delle risorse, nei limiti delle disponibilità trasferite dallo Stato.
Art. 5
Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale
1. Per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio forestale regionale e delle strutture adibite a vivai forestali in gestione alla Regione, a norma della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste - ARF) è disposta, per l'esercizio 2014, un'autorizzazione di spesa di Euro 70.000,00 a valere sul capitolo U14427, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6212 - Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale.
Art. 6
Modifiche all'articolo 7 (Interventi nel settore delle bonifiche) della legge regionale n. 28 del 2013
1.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 28 del 2013 è aggiunta la seguente:
"a bis) Cap. U16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4 comma 3 L. 25/5/70, n. 364 Sito esterno; artt. 66 e 70 del D.P.R. 24/7/77, N. 616 Sito esterno; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione
Esercizio 2014: Euro 500.000,00.".
Art. 7
Modifiche all'articolo 9 (Strumenti di garanzia) della legge regionale n. 28 del 2013
1.
Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 28 del 2013, l'importo di
"Euro 10.000.000,00"
è sostituito dall'importo di
"Euro 20.000.000,00".
Art. 8
Fondo per la mobilità fiere
1. Per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità, nell'ambito del complessivo sistema di accessibilità alla fiera di Parma, di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105 Sito esterno (Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale), la Regione è autorizzata a trasferire la somma di Euro 1.000.000,00, di cui al decreto direttoriale in data 9 gennaio 2014, alla Società Fiere di Parma s.p.a., a valere sul capitolo U23115, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8050 - Interventi per investimenti a favore dei distretti produttivi - Risorse statali.
Art. 9
Modifiche all'articolo 11 (Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica) della legge regionale n. 28 del 2013
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 28 del 2013, in corrispondenza dell'esercizio 2014, l'importo di
"Euro 65.000,00"
è sostituito dall'importo di
"Euro 465.000,00".
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 28 del 2013 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Le autorizzazioni di spesa disposte, per l'esercizio 2014, a valere sul capitolo U25664, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono ridotte di Euro 21.723,17.".
Art. 10
Sostituzione dell'articolo 12 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico) della legge regionale n. 28 del 2013
1.
L'articolo 12 della legge regionale n. 28 del 2013 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna), sono disposte per l'esercizio 2014 le seguenti autorizzazioni di spesa: di Euro 900.000,00, a valere sul capitolo U25662 e di Euro 100.000,00 a valere sul capitolo U25647 afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, di Euro 500.000,00, a valere sul capitolo U25780 e di Euro 300.000,00, a valere sul capitolo U25572, afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.".
Art. 11
Abrogazione dell'articolo 14 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa) della legge regionale n. 28 del 2013
Art. 12
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale), per l'esercizio 2014, è disposta un'autorizzazione di spesa di Euro 43.456,88 a valere sul capitolo U35305 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione.
Art. 13
Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate
1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1995, n. 11 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione della Convenzione, approvata dal Consiglio regionale con deliberazione 18 marzo 1999, n. 1094 (Approvazione del testo della nuova convenzione regolante i rapporti tra le Regioni dell'intesa interregionale per la navigazione interna) che regola i rapporti tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a rimborsare alle Regioni sottoscrittrici della convenzione le eventuali somme a debito, in ottemperanza a quanto risultante dall'approvazione del consuntivo annuale delle spese approvato dal Comitato interregionale per la navigazione interna.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio finanziario 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 100.180,90 a valere sul capitolo U41993, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218 - Navigazione interna fiume Po e idrovie collegate.
Art. 14
Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali
1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative) sono disposte, per l'esercizio 2014, autorizzazioni di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul capitolo U41250 e di Euro 100.000,00 a valere sul capitolo U41570, afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.
Art. 15
Modifiche all'articolo 21 (Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR)) della legge regionale n. 28 del 2013
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 28 del 2013 sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 738.798,25, quanto ad Euro 254.797,24, a valere sui capitoli U51721, U51773 e U51776 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120, quanto ad Euro 484.001,01, a valere sui capitoli U51614 e U51616 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000. Il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2014, per l'attuazione delle rispettive finalità, come segue:
a) Cap. U51704 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente. Assegnazioni alle Aziende sanitarie della Regione (art. 39 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Sito esterno)" - U.P.B. 1.5.1.2.18100
Euro 254.797,24
b) Cap. U51616 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - Quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione, per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale e del sistema integrato Regione-Enti del SSR (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno)" - U.P.B. 1.5.1.2.18000
Euro 484.001,01
1 ter. Per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali è altresì autorizzata l'iscrizione delle quote provenienti dai rimborsi relativi a progetti di ricerca sanitaria, pari a complessivi Euro 955.275,61, sul capitolo U51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno)" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120.".
Art. 16
Modifiche all'articolo 22 (Integrazione regionale per il finanziamento del SSR) della legge regionale n. 28 del 2013
1.
Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 28 del 2013 l'importo di
"Euro 148.800.000,00"
è sostituito dall'importo di
"Euro 162.800.000,00"
e la parola
"2013"
è sostituita dalle seguenti
"2013 e 2014".
2.
Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 28 del 2013 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"Per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati degli anni 2001 - 2011, è autorizzato l'importo di Euro 40.000.000,00 a valere sul capitolo U51642 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020".
Art. 17
Gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994
1. La Regione Emilia-Romagna, per il ripiano delle gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994, è autorizzata a trasferire agli enti del Servizio sanitario regionale, per l'esercizio 2014, l'importo di Euro 6.000.000,00 a valere sul capitolo U51912, afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18137 - Gestioni liquidatorie ex UU.SS.LL.
Art. 18
Finanziamenti in conto capitale a favore di Aziende sanitarie ed enti del SSR
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie e agli enti del SSR finanziamenti per investimenti, derivanti da quote di pay-back delle aziende farmaceutiche, da destinare alla realizzazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, acquisto, completamento di strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché all'acquisto di tecnologie biomediche, informatiche e di altri beni ad utilità pluriennale aventi finalità sanitaria e socio-sanitaria, anche al fine dell'adeguamento alle normative in tema di sicurezza e accreditamento del patrimonio sanitario e socio-sanitario. A tal fine è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 25.500.000,00 a valere sul capitolo U65777 afferente all'U.P.B. 1.5.1.3.19070 - Programma regionale investimenti in sanità.
2. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, individua interventi e soggetti destinatari dei finanziamenti e definisce modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.
Art. 19
Aree di sosta e transito per minoranze nomadi
1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni per l'acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi, a norma della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna), nell'ambito del capitolo U57680 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 - Realizzazione di strutture di accoglienza, è disposta, per l'esercizio 2014, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00.
2. Contestualmente, le disposizioni recate da precedenti leggi regionali, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati a norma dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), a valere sul capitolo U68321, afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060, sono revocate per l'importo di Euro 500.000,00.
Art. 20
Edilizia universitaria
1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), è disposta, per l'esercizio 2014, un'autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul capitolo U73135, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.
2. Contestualmente, l'autorizzazione per l'esercizio 2014 disposta da leggi regionali precedenti, a valere sul capitolo U73140 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510, è ridotta di euro 300.000,00.
Art. 21
Incremento del fondo di dotazione della Fondazione "Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale"
1. La Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2014 è autorizzata a partecipare all'incremento del fondo di dotazione della Fondazione "Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale" con sede in Modena, della quale è già socio fondatore ai sensi della legge regionale 21 agosto 2001, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione "Emilia Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale"), per un importo pari ad Euro 650.000,00. A tal fine è disposta un'autorizzazione di spesa di Euro 650.000,00 a valere sul capitolo U70623 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27500 - Investimenti per lo sviluppo di attività culturali.
Art. 22
Modifiche ad autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sui sottoindicati capitoli nell'ambito delle rispettive U.P.B., sono ridotte come segue:
Progr. Capitolo UPB Euro
1) U02698 1.2.3.3.4420 1.252,61
2) U04348 1.2.1.3.1600 75.000,00
3) U25525 1.3.3.3.10010 114.596,61
4) U30634 1.4.1.3.12630 3.231.299,35
5) U30640 1.4.1.3.12630 11.071,52
6) U32020 1.4.1.3.12670 10.344,33
7) U35305 1.4.2.3.14000 38.243,90
8) U37150 1.4.2.3.14150 43.456,88
9) U38030 1.4.2.3.14300 159.165,52
10) U41997 1.4.3.3.15820 200.000,00
11) U43270 1.4.3.3.16010 26.674,71
12) U43282 1.4.3.3.16010 49.675,24
13) U43654 1.4.3.3.16508 7.248,89
14) U46136 1.4.3.3.16654 11.628,11
15) U70718 1.6.5.3.27520 16.000,00
16) U73060 1.6.2.3.23500 243.583,33
17) U78707 1.6.6.3.28500 355.000,00.
Art. 23
Modifiche all'articolo 31 (Trasferimento all'esercizio 2014 delle autorizzazioni di spesa relative al 2013 finanziate con mezzi regionali) della legge regionale n. 28 del 2013
1.
Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 28 del 2013 è sostituito dal seguente:
"1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2014 a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2013:
Progr. Capitolo UPB Euro
1) U02701 1.2.3.3.4420 30.500,00
2) U02708 1.2.3.3.4420 339,07
3) U02775 1.2.3.3.4420 75.509,38
4) U02800 1.2.3.3.4422 3.828,00
5) U03451 1.2.2.3.3100 63.454,05
6) U03453 1.2.2.3.3100 91.000,00
7) U03455 1.2.2.3.3100 2.525.312,87
8) U03850 1.2.3.3.4440 16,40
9) U03861 1.2.3.3.4440 28.132,88
10) U03905 1.2.1.3.1500 42.659,87
11) U03910 1.2.1.3.1510 784,46
12) U03925 1.2.1.3.1520 43.679,66
13) U03937 1.2.1.3.1510 780.448,73
14) U03939 1.2.1.3.1510 566.000,00
15) U04276 1.2.1.3.1600 24.426.337,40
16) U04348 1.2.1.3.1600 2.425.000,00
17) U14427 1.3.1.3.6212 18,30
18) U16332 1.3.1.3.6300 1.284.713,41
19) U16400 1.3.1.3.6300 761.666,70
20) U21088 1.3.2.3.8000 2.200.808,13
21) U22210 1.3.2.3.8260 2.422.293,58
22) U22258 1.3.2.3.8270 6.568.520,67
23) U23028 1.3.2.3.8300 40.299.621,91
24) U23752 1.3.2.3.8368 5.130.159,00
25) U25525 1.3.3.3.10010 438.801,50
26) U25528 1.3.3.3.10010 696.442,13
27) U25798 1.3.3.3.10010 915.852,08
28) U30634 1.4.1.3.12630 3.158.662,14
29) U30636 1.4.1.3.12630 600.000,00
30) U30638 1.4.1.3.12630 200.000,00
31) U30640 1.4.1.3.12630 1.855.053,48
32) U30885 1.4.1.3.12620 208.084,66
33) U31110 1.4.1.3.12650 16.968.992,56
34) U31116 1.4.1.3.12650 270.190,10
35) U32020 1.4.1.3.12670 289.655,67
36) U32045 1.4.1.3.12800 969.177,31
37) U32097 1.4.1.3.12735 4.902.007,20
38) U35305 1.4.2.3.14000 146.967,76
39) U35310 1.4.2.3.14000 105.788,81
40) U36186 1.4.2.3.14062 841,00
41) U36188 1.4.2.3.14062 236,05
42) U37250 1.4.2.3.14170 37.530,00
43) U37332 1.4.2.3.14220 1.695.844,16
44) U37344 1.4.2.3.14220 800.000,00
45) U37374 1.4.2.3.14220 5.605.596,17
46) U37378 1.4.2.3.14223 213.325,00
47) U37385 1.4.2.3.14223 821.681,89
48) U37404 1.4.2.3.14223 158.800,98
49) U37408 1.4.2.3.14223 5.886.386,31
50) U37431 1.4.2.3.14223 800.000,00
51) U37436 1.4.2.3.14223 4.125.077,10
52) U38027 1.4.2.3.14310 4.506.839,24
53) U38030 1.4.2.3.14300 71.990,80
54) U38090 1.4.2.3.14305 472.356,78
55) U39050 1.4.2.3.14500 895.577,51
56) U39220 1.4.2.3.14500 2.786.381,08
57) U39360 1.4.2.3.14555 847.433,20
58) U41250 1.4.3.3.15800 940.504,00
59) U41360 1.4.3.3.15800 915.199,25
60) U41570 1.4.3.3.15800 212.000,00
61) U41900 1.4.3.3.15820 51.402,56
62) U41997 1.4.3.3.15820 746.921,96
63) U43027 1.4.3.3.16000 632.715,97
64) U43221 1.4.3.3.16010 299.637,79
65) U43270 1.4.3.3.16010 12.254.171,66
66) U43282 1.4.3.3.16010 1.210.991,22
67) U45123 1.4.3.3.16420 242.620,42
68) U45125 1.4.3.3.16420 550.433,93
69) U45175 1.4.3.3.16200 499.888,47
70) U45177 1.4.3.3.16200 1.259.227,00
71) U45186 1.4.3.3.16200 3.993.224,38
72) U45194 1.4.3.3.16200 6.428,04
73) U46115 1.4.3.3.16600 86.196,82
74) U46125 1.4.3.3.16600 250.150,38
75) U46136 1.4.3.3.16654 3.081.385,72
76) U47114 1.4.4.3.17400 3.025.174,61
77) U47315 1.4.4.3.17400 2.000.000,00
78) U48050 1.4.4.3.17450 697.534,17
79) U57198 1.5.2.3.21000 175.000,00
80) U57200 1.5.2.3.21000 8.521.845,49
81) U57680 1.5.2.3.21060 996.602,21
82) U65721 1.5.1.3.19050 375.000,00
83) U65725 1.5.1.3.19050 367.844,03
84) U65729 1.5.1.3.19050 2.471.195,23
85) U65770 1.5.1.3.19070 51.803.223,35
86) U68321 1.5.2.3.21060 1.866.414,31
87) U70541 1.6.5.3.27500 283.033,52
88) U70545 1.6.5.3.27500 513,64
89) U70678 1.6.5.3.27500 1.596.342,20
90) U70715 1.6.5.3.27520 2.992.173,32
91) U70718 1.6.5.3.27520 5.890.748,98
92) U71566 1.6.5.3.27537 722.035,12
93) U71572 1.6.5.3.27540 1.449.317,23
94) U73060 1.6.2.3.23500 935.699,22
95) U73135 1.6.3.3.24510 376,41
96) U73140 1.6.3.3.24510 1.000.000,00
97) U78410 1.4.2.3.14384 9.106,90
98) U78458 1.4.2.3.14384 108.111,45
99) U78464 1.4.2.3.14384 92.800,00
100) U78705 1.6.6.3.28500 2.576.212,81
101) U78707 1.6.6.3.28500 1.275.000,00.
Art. 24
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1981 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6)
1.
L'articolo 3 bis della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6) è sostituito dal seguente:
"Art. 3 bis
Albo regionale delle imprese forestali
1. Al fine di assicurare adeguate garanzie di qualificazione, affidabilità e sicurezza delle imprese che operano nel settore agro-forestale e per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 Sito esterno (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 Sito esterno), è istituito l'albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi agricolo-forestali.
2. All'albo possono essere iscritte le imprese singole o associate che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente, e che rispettano i requisiti definiti con apposita direttiva regionale.
3. La Regione Emilia-Romagna gestisce la tenuta dell'albo, e con la direttiva di cui al comma 2, approvata con deliberazione della Giunta regionale, disciplina le modalità relative all'iscrizione e alla cancellazione delle imprese dall'albo, e alla tenuta e aggiornamento del medesimo.
4. Per la gestione dell'albo e delle autorizzazioni previste dall'articolo 13 della presente legge è istituito un sistema informativo regionale. La Giunta regionale con successivi provvedimenti definisce i contenuti, gli aspetti organizzativi e le modalità di gestione del sistema informativo.
5. Al fine di promuovere la qualificazione e la sicurezza sul lavoro delle imprese che operano nel settore agro-forestale, la Regione, tenuto conto delle indicazioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione vigenti in materia, promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore.".
Art. 25
Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni)
1.
Dopo l'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) è inserito il seguente:
"Art. 12 bis
Propaganda elettorale indiretta
1. Nelle consultazioni referendarie per le variazioni territoriali e di denominazione di Comuni è garantita adeguata partecipazione a tutti coloro i quali, al di fuori dei partiti o gruppi politici titolati all'uso della propaganda elettorale diretta, intendano esprimersi a sostegno di una delle opzioni di voto oggetto di referendum.
2. In tali casi è consentita l'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla consultazione referendaria, soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici, aventi le seguenti misure: metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei comuni sino a 10.000 abitanti; metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia.
3. Gli interessati devono far pervenire apposita domanda al sindaco entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data fissata per la consultazione referendaria.
4. Il Comune provvede ad allestire tali spazi e, entro tre giorni dal termine di ricevimento delle domande, provvede a ripartire gli spazi suddetti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.
5. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per 1 metro di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.".
2.
Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1996, è inserito il seguente:
"Art. 13 bis
Norme di salvaguardia per i progetti di legge di fusione decaduti a fine legislatura
1. Quando il procedimento legislativo per la fusione di comuni avviato ai sensi all'articolo 8, commi 2 e 3, non possa concludersi entro la legislatura per lo scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, pur intervenendo ai sensi dell'articolo 50, comma 6, dello Statuto regionale la decadenza dei relativi progetti di legge, sono fatti salvi gli atti propedeutici già acquisiti al procedimento ed il procedimento legislativo si svolge secondo la procedura speciale di cui al presente articolo.
2. Entro trenta giorni dal suo insediamento, la Giunta nominata a seguito delle nuove elezioni regionali, apportate le necessarie modifiche al testo del progetto di legge di fusione nella sua versione originaria deliberata dalla precedente Giunta o in quella più avanzata deliberata dai competenti organi dell'Assemblea legislativa, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, può provvedere all'approvazione e alla tempestiva trasmissione dello stesso all'Assemblea legislativa.
3. La Commissione assembleare competente, esaminato il progetto di legge e preso atto dei pareri resi, provvede a licenziarlo e a trasmetterlo all'Assemblea legislativa entro trenta giorni dall'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea.
4. Esaminato il testo licenziato dalla Commissione, l'Assemblea legislativa delibera nei successivi 15 giorni se procedere o meno all'indizione del referendum e il procedimento legislativo prosegue secondo la procedura ordinaria.
5. Qualora, nelle ipotesi di cui al comma 1, al progetto di legge di fusione decaduto si fossero applicate le speciali norme di cui all'articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), la loro applicazione prosegue sino alla conclusione del nuovo procedimento di fusione disciplinato a norma del presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.".
Art. 26
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998 (Organizzazione turistica regionale -Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28), è inserito il seguente:
"3 bis. La Regione riconosce negli arcisodalizi enogastronomici organizzati in confraternite, accademie e magisteri, e nelle associazioni di rievocazione storica quali contrade, consorzi, borghi, rioni e sestieri, soggetti attivi nella tutela e valorizzazione delle identità territoriali, sociali, culturali e culinarie dell'Emilia-Romagna. Istituisce pertanto, con apposito provvedimento, due elenchi distinti di cui prevede la pubblicazione annuale aggiornata sul proprio Bollettino ufficiale e sul proprio sito internet e ne disciplina il coinvolgimento nell'ambito della sua più ampia azione di promozione e commercializzazione turistica.".
Art. 27
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale)
1.
Al comma 1 bis dell'articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) le parole
"31 dicembre 2013"
sono sotituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2014".
Art. 28
Norme in materia di distribuzione carburanti per autotrazione
1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 Sito esterno (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno) possono sospendere l'esercizio degli impianti, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a dodici mesi.
2. Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, da presentarsi entro la scadenza di cui al comma 1, può autorizzare un'ulteriore sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a dodici mesi, qualora non vi ostino le esigenze dell'utenza.
3. Al termine dei periodi di cui ai commi 1 e 2, in assenza della riapertura dell'impianto, l'autorizzazione all'esercizio si intende decaduta e il titolare deve mettere il sito in pristino entro il termine stabilito dal Comune, nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 29
Modifiche alla legge regionale n. 34 del 1999 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica)
1.
Il comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) è sostituito dal seguente:
"5. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio elettorale di sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sette del giorno fissato per la votazione, abbia terminato le operazioni preliminari e terminano alle ore ventitré del giorno stesso.".
Art. 30
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 7 ter della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo A-9 dell'allegato della presente legge. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la soprelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori.
3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.".
Art. 31
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2001 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA))
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura "AGREA") le parole
"FEOGA - Sezione garanzia"
sono sostituite da
"Fondo europeo agricolo di garanzia - FEAGA e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR".
2.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2001 le parole
"del Regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995"
sono sostituite da
"della normativa dell'Unione Europea che detta disposizioni per il riconoscimento degli organismi pagatori e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR".
3.
Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2001 è inserito il seguente comma:
"2 bis. L'Agenzia svolge altresì attività in materia di controllo relativamente ai programmi e progetti finanziati con i Fondi europei, secondo quanto definito nei programmi operativi regionali (POR), di Cooperazione Territoriale Europea e nazionali, secondo quanto di competenza della Regione, relativi ai singoli fondi. In particolare può svolgere le funzioni di competenza dell'Autorità di Certificazione e quelle di competenza dell'Autorità di Audit, secondo le regole ed entro i limiti definiti nei Regolamenti relativi ai diversi Fondi. Nell'organizzazione di tali attività l'Agenzia si conforma ai modelli previsti dai Regolamenti comunitari e dai connessi documenti relativi ai sistemi di gestione e controllo.".
4.
Al comma 2 dell'articolo 3 le parole
"del Regolamento (CE) n. 1663/95"
sono sostituite da
"della normativa europea in materia".
5.
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2001 è sostituito dal seguente:
"1. Sono Organi dell'Agenzia il Direttore ed il Revisore unico".
6.
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2001 è inserito il seguente:
"1. bis Il Direttore nel ruolo di Autorità di Certificazione o di Autorità di Audit, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, risponde direttamente al Presidente della Giunta regionale.".
7.
L'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2001 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Revisore unico
1. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra soggetti in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e resta in carica quattro anni.
2. Il Revisore esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.
3. Il Revisore presenta ogni sei mesi al Direttore, alla Commissione consiliare per le attività produttive ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia e sulla conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
4. L'indennità annua lorda spettante al Revisore è fissata dalla Giunta regionale."
8.
Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2001 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 comma 2-bis la Giunta può assumere ulteriori unità di personale a tempo determinato, a carico dei relativi Fondi europei, nei limiti previsti dai rispettivi Regolamenti".
9.
Alla lettera b) del comma 1 ed al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2001 le parole
"FEOGA - Sezione Garanzia"
sono sostituite da
"FEAGA e del FEASR".
10.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2001 le parole
"del FEOGA"
sono sostituite da
"di Fondi europei".
11.
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2001 le parole
"dal Reg. (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni"
sono sostituite da
"dalla normativa europea in materia.".
Art. 32
Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna)
1.
Dopo l'articolo 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna) è inserito il seguente:
"Art. 10
Attrattività turistica
1. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), la Regione Emilia-Romagna, sulla base delle modalità e dei criteri definiti dalla Giunta regionale, finanzia le iniziative di promozione e sostegno alla commercializzazione turistica realizzate da APT servizi s.r.l. al fine di accrescere la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno, del territorio regionale appenninico.".
Art. 33
Proroga del Piano triennale di attuazione del piano energetico regionale
1. Il Piano triennale di attuazione del piano energetico regionale 2011-2013, in attuazione dell'articolo 9, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), è prorogato fino all'approvazione del nuovo Piano triennale da parte dell'Assemblea legislativa.
Art. 34
Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF. Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006 (Disposizioni in materia tributaria)
1.
L'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria) è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF
1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 Sito esterno (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:
a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
c) di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
d) di 1,00 punti percentuali per i redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
e) di 1,10 punti percentuali per i redditi oltre 75.000,00 euro.".
2. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e ai periodi precedenti continua ad applicarsi la normativa previgente all'entrata in vigore della presente legge.
3. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non derivano minori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio pluriennale 2014-2016. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
Art. 35
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2008 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e norma transitoria
1.
Alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 dell'articolo 7, la locuzione
", d'intesa con le province, sono specificati e articolati i compiti e gli obiettivi della sezione giovani"
è soppressa;
b)
dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
"Art. 33 bis
Realizzazione dei programmi regionali
1. La Regione, sulla base degli ambiti ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), realizza i propri programmi di intervento a favore dei giovani attraverso le Unioni di Comuni ed i Comuni capoluogo di provincia, ove non siano inclusi in Unioni.
2. Per la realizzazione dei programmi regionali, gli Enti locali di cui al comma 1 presentano alla Regione progetti con riferimento al proprio ambito territoriale ottimale di riferimento.".
c) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 e l'articolo 36 sono abrogati.
2. Ai procedimenti in corso, in attuazione dell'articolo 47, commi 5 e 7, della legge regionale n. 14 del 2008, fino alla loro conclusione, si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 36
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2011 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche)
1.
Il comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche) è sostituito dal seguente:
"2 bis. Se durante il periodo di sospensione l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva, la sospensione si intende revocata, comunque non prima di un mese dalla data di inizio della sanzione. In questo caso il Comune prende atto della dichiarazione sostitutiva e la sottopone al controllo di veridicità ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 Sito esterno.".
Art. 37
Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2011 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale)
1.
Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2003, nonché la realizzazione delle finalità espresse nella presente legge, la Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), settori interconnessi e specifici dedicati a: istruzione, compresa l'istruzione dell'infanzia, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria, formazione professionale, compresa la formazione superiore e l'educazione degli adulti e lavoro.".
2.
Il comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 5 del 2011 Sito esterno è sostituito dal seguente:
"2. Tali settori sono finalizzati alla realizzazione delle azioni di:
a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione della rete scolastica e formativa, nonché alle altre attività di programmazione di competenza della Giunta regionale sulle materie oggetto dei diversi settori indicati al comma 1;
b) studio, analisi e statistiche del fenomeno scolastico e formativo anche attraverso l'interpolazione di serie storiche;
c) supporto alla comunicazione e promozione dell'offerta di istruzione e formazione sul proprio territorio;
d) raggiungimento del successo scolastico e formativo;
e) interventi integrati per la prevenzione della dispersione scolastica, del disagio sociale, della devianza e dell'insuccesso formativo;
f) programmazione dei finanziamenti agli enti locali e la razionalizzazione dei servizi di diritto allo studio e trasporto scolastico;
g) assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione;
h) gestione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività relative all'offerta educativa e formativa;
i) raccolta e conservazione delle certificazioni delle competenze;
j) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
k) promozione di politiche per le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;
l) supporto per sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;
m) promozione di interventi perequativi;
n) educazione degli adulti;
o) educazione alla salute;
p) individuazione della popolazione studentesca soggetta a rischio sismico e idrogeologico;
q) analisi dell'inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.".
3.
Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2011 è inserito il seguente:
"5 bis. Il Sistema informativo regionale di cui al comma 1, si raccorda con il sistema informativo della formazione professionale e del lavoro, nonché con i sistemi informativi contenenti dati attinenti alle materie oggetto della presente legge e gestiti da soggetti pubblici, istituzioni scolastiche, Ministero dell'Istruzione università e ricerca, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Istituto nazionale della previdenza sociale, Camere di commercio, Università, Enti locali, organismi formativi, nonché da altre Regioni e garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso l'interconnessione fra le banche dati e la comunicazione di dati personali definiti tramite accordi e intese, nel rispetto e nell'osservanza delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali sopra richiamate e del regolamento regionale in materia.".
4.
Al comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2011 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I dati dei percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale e di apprendistato, contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti, costituiscono un supporto informativo del sistema informativo lavoro, contribuendo alla predisposizione del libretto formativo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2003.".
5.
Il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2011 è sostituito dal seguente:
"8. Per le finalità di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7, la Giunta regionale acquisisce dalle istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi le informazioni sui percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale e di apprendistato, individuate attraverso la comunicazione dei seguenti dati personali:
a) dati anagrafici, residenza, domicilio, recapiti, cittadinanza, codice fiscale;
b) istituzione scolastica e classe frequentata negli anni scolastici;
c) organismi formativi;
d) indirizzo di studi prescelto;
e) frequenza scolastica;
f) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento.".
6.
All'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2011 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8 bis. I dati degli studenti vengono conservati fino all'inserimento lavorativo e comunque fino al compimento del ventiquattresimo anno di età, conformemente a quanto previsto dagli indicatori International Standard Classification of Education (ISCED).".
Art. 38
Norma transitoria in materia di anagrafe regionale degli studenti
1. Nelle more dell'approvazione dell'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 Sito esterno (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo.2, comma1, lett. c), della legge 28 marzo 2003 n.53 Sito esterno), l'anagrafe regionale degli studenti, disciplinata dall'articolo 12 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale), è implementata dai dati personali degli studenti raccolti dalle istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi, relativi ai:
a) percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di apprendistato svolti nel territorio regionale;
b) percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di apprendistato svolti in altre regioni da studenti residenti in Emilia-Romagna.".
Art. 39
Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2012 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)
1.
Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) le parole
"30 settembre 2014"
sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2014".
Art. 40
Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2012 (Legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015)
1.
Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015), la parola
"triennale"
è sostituita dalla parola
"quadriennale"
e le parole
"negli anni 2012 e 2013"
sono sostituite dalle seguenti:
"negli anni 2012, 2013 e 2014".
2.
Al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012, le parole
"sei milioni"
sono sostituite dalle parole
"otto milioni".
Art. 41
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza)
1.
Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), in fine, dopo la parola
"subentranti"
sono aggiunte le seguenti:
"decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione del piano a tali enti".
2.
Al comma 3 bis dell'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2012 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Salva diversa espressa disciplina statutaria, i Comuni aderenti all'Unione che devono rinnovare i propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione, in assenza di minoranza consiliare derivante dall'originaria composizione del Consiglio comunale, essendovi stata votata un'unica lista, eleggono i propri rappresentanti nel numero complessivamente spettante, anche se tutti appartenenti alla stessa lista.".
3.
Dopo il comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale n. 21 del 2012 sono aggiunti i seguenti:
"6 bis. La Regione, al fine di garantire la migliore attuazione della legislazione sull'ordinamento degli enti locali, in presenza di modifiche legislative statali o regionali riguardanti gli assetti del governo locale, con particolare riferimento all'esercizio associato delle funzioni, dispone interventi formativi e di alto approfondimento rivolti al personale e agli amministratori degli enti locali, indirizzati ad assicurare lo sviluppo delle politiche territoriali e a consolidare sistemi di relazione tra le istituzioni interessate.
6 ter. La Regione può altresì concedere contributi all'ANCI per l'attuazione degli interventi formativi rivolti al personale e agli amministratori degli enti locali, indirizzati ad assicurare lo sviluppo delle politiche territoriali e a consolidare sistemi di relazione tra le istituzioni interessate di cui al comma 6 bis.".
Art. 41
Ulteriori misure applicative della legge regionale n. 21 del 2012
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, commi 3 e 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione), qualora almeno la metà dei Comuni appartenenti alla Comunità montana abbia approvato lo statuto delle Unioni comprese nei diversi ambiti territoriali ottimali in cui sono stati inclusi a seguito dell'attuazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, la Comunità montana è estinta. In tale ipotesi, la Comunità montana si estingue l'ultimo giorno del mese successivo all'insediamento dell'ultimo dei Consigli delle Unioni subentranti.
2. Le Unioni di cui al comma 1 continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi della preesistente Comunità montana per i Comuni ad essa aderenti nonché per i Comuni montani, già appartenenti alla Comunità montana, che risultano inclusi nel medesimo ambito territoriale.
3. Nei casi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012 e nell'ipotesi prevista dal comma 1 del presente articolo, il piano successorio può prevedere che le funzioni e i compiti delegati con legge regionale alla Comunità montana vengano esercitati da una delle Unioni subentranti anche per i Comuni della medesima Comunità montana che appartengano ad altra Unione. Le modalità di esercizio delle suddette funzioni e compiti possono essere regolate mediante apposita convenzione.
Art. 43
Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate)
1.
Al comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) le parole
", sono applicate dall'Ausl territorialmente competente"
sono sostituite dalle parole
"sono applicate dal Comune sul cui territorio viene accertata l'infrazione".
Art. 44
Norma di interpretazione autentica dell'articolo 7 comma 1, lettera f), e comma 2 della legge regionale n. 15 del 2013 (Semplificazione della disciplina edilizia)
1. L'articolo 7, comma 1, lettera f), e comma 2 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), si interpreta nel senso che costituiscono attività edilizia libera e possono essere attuate senza titolo abilitativo edilizio, sia le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze che abbiano carattere contingente e temporaneo, sia le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze stagionali, a condizione che, in entrambi i casi, le opere siano realizzate nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della stessa legge regionale n. 15 del 2013, le opere siano destinate ad essere rimosse al cessare della necessità, e comunque entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, e l'esecuzione delle opere sia preceduta dalla comunicazione allo sportello unico della data di effettivo inizio dei lavori di allestimento e della data di completa rimozione del manufatto.
Art. 45
Formazione e aggiornamento degli amministratori di sostegno
1. Per il finanziamento delle attività di formazione e aggiornamento degli amministratori di sostegno di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2009, n. 11 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 Sito esterno), nell'ambito di accordi interistituzionali in collaborazione con i Presidenti dei tribunali e le organizzazioni di volontariato, è autorizzata una spesa annua di Euro 30.000 a favore dei Comuni e/o delle Unioni di Comuni.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti dei fondi previsti nell'ambito della U.P.B. 1.6.4.2.25245 - Accesso al sapere, istruzione e formazione professionale, del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 anche mediante la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione di appositi capitoli. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle eventuali variazioni al bilancio 2014 che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 46
Proroga di graduatorie
1. La Regione e gli enti regionali di cui all' articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 Sito esterno e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
2. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 43 del 2001 è abrogato.
Art. 47
Proroga del termine di diretta applicazione della delibera dell'Assemblea legislativa 17 dicembre 2013, n. 149
1. Il termine a partire dal quale trovano diretta applicazione i requisiti obbligatori previsti dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa 17 dicembre 2013, n. 149 è prorogato al 31 gennaio 2015. Resta salva l'applicazione delle prescrizioni dirette ad eliminare i pericoli di caduta dall'alto di persone e cose, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno (Attuazione dell'articolo l della legge 3 agosto 2007, n. 123 Sito esterno, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Art. 48
Disposizioni transitorie per la continuità di esercizio delle funzioni amministrative provinciali
1. Al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento delle funzioni amministrative provinciali, nelle more dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 Sito esterno (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) è istituito un organismo tecnico, denominato Nucleo di coordinamento inter-istituzionale presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di cooperazione con il sistema delle autonomie. Fanno altresì parte del Nucleo di coordinamento i componenti del Comitato di Direzione di cui all'art. 35 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), integrato da nove componenti designati dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).
2. Il Nucleo di coordinamento monitora il corretto svolgimento delle funzioni amministrative conferite alle Province dalla Regione e propone l'adozione di misure volte ad assicurarne la continuità di esercizio, come previsto dall'art. 1, comma 89, terzo periodo, della legge n. 56 del 2014 Sito esterno. A tal fine, a fronte di specifiche criticità, il Nucleo di coordinamento propone l'adozione di misure amministrative fondate sulla collaborazione tra le amministrazioni interessate.
3. Restano ferme le funzioni amministrative attribuite dalla legge regionale alle province secondo quanto previsto dal comma 89 della legge n. 56 del 2014 Sito esterno.
4. Il Nucleo di coordinamento opera senza oneri per la Regione.
Art. 49
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 50
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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