LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 10
Sostituzione dell'articolo 12 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico) della legge regionale n. 28 del 2013
1.
L'articolo 12 della legge regionale n. 28 del 2013 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna), sono disposte per l'esercizio 2014 le seguenti autorizzazioni di spesa: di Euro 900.000,00, a valere sul capitolo U25662 e di Euro 100.000,00 a valere sul capitolo U25647 afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, di Euro 500.000,00, a valere sul capitolo U25780 e di Euro 300.000,00, a valere sul capitolo U25572, afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.".