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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2015, n. 15

Art. 18
Finanziamenti in conto capitale a favore di Aziende sanitarie ed enti del SSR
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie e agli enti del SSR finanziamenti per investimenti, derivanti da quote di pay-back delle aziende farmaceutiche, da destinare alla realizzazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, acquisto, completamento di strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché all'acquisto di tecnologie biomediche, informatiche e di altri beni ad utilità pluriennale aventi finalità sanitaria e socio-sanitaria, anche al fine dell'adeguamento alle normative in tema di sicurezza e accreditamento del patrimonio sanitario e socio-sanitario. A tal fine è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 25.500.000,00 a valere sul capitolo U65777 afferente all'U.P.B. 1.5.1.3.19070 - Programma regionale investimenti in sanità.
2. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, individua interventi e soggetti destinatari dei finanziamenti e definisce modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.

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