LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 19
Aree di sosta e transito per minoranze nomadi
1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni per l'acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi, a norma della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna), nell'ambito del capitolo U57680 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 - Realizzazione di strutture di accoglienza, è disposta, per l'esercizio 2014, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00.
2. Contestualmente, le disposizioni recate da precedenti leggi regionali, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati a norma dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), a valere sul capitolo U68321, afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060, sono revocate per l'importo di Euro 500.000,00.