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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2015, n. 15

Art. 20
Edilizia universitaria
1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), è disposta, per l'esercizio 2014, un'autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul capitolo U73135, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.
2. Contestualmente, l'autorizzazione per l'esercizio 2014 disposta da leggi regionali precedenti, a valere sul capitolo U73140 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510, è ridotta di euro 300.000,00.

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