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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2015, n. 15

Art. 24
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1981 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6)
1.
L'articolo 3 bis della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6) è sostituito dal seguente:
"Art. 3 bis
Albo regionale delle imprese forestali
1. Al fine di assicurare adeguate garanzie di qualificazione, affidabilità e sicurezza delle imprese che operano nel settore agro-forestale e per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 Sito esterno (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 Sito esterno), è istituito l'albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi agricolo-forestali.
2. All'albo possono essere iscritte le imprese singole o associate che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente, e che rispettano i requisiti definiti con apposita direttiva regionale.
3. La Regione Emilia-Romagna gestisce la tenuta dell'albo, e con la direttiva di cui al comma 2, approvata con deliberazione della Giunta regionale, disciplina le modalità relative all'iscrizione e alla cancellazione delle imprese dall'albo, e alla tenuta e aggiornamento del medesimo.
4. Per la gestione dell'albo e delle autorizzazioni previste dall'articolo 13 della presente legge è istituito un sistema informativo regionale. La Giunta regionale con successivi provvedimenti definisce i contenuti, gli aspetti organizzativi e le modalità di gestione del sistema informativo.
5. Al fine di promuovere la qualificazione e la sicurezza sul lavoro delle imprese che operano nel settore agro-forestale, la Regione, tenuto conto delle indicazioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione vigenti in materia, promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore.".

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