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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2015, n. 15

Art. 28 bis
Disposizioni transitorie e finali per l'applicazione dell'articolo 28
1. Gli impianti di distribuzione carburanti, per i quali sussiste un'autorizzazione efficace ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 Sito esterno (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno), la cui attività era sospesa alla data del 19 luglio 2014, possono protrarre la sospensione fino al 18 novembre 2015 senza obbligo di comunicazione da parte del titolare al Comune competente.
2. Entro il 18 novembre 2015, i titolari degli impianti di cui al comma 1 possono richiedere al Comune competente l'autorizzazione all'ulteriore sospensione dell'attività fino al 18 luglio 2016.
3 Oltre che nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 28, si intendono decadute le autorizzazioni degli impianti di distribuzione carburanti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 32 del 1998 nei seguenti casi:
a) qualora l'attività dell'impianto al 19 novembre 2015 risulti sospesa da prima dell'entrata in vigore della presente legge e il titolare non abbia richiesto, oppure gli sia stata rigettata, l'autorizzazione alla sospensione di cui al comma 2;
b) qualora l'attività risulti ancora sospesa al termine del periodo di cui al comma 2;
c) qualora l'impianto fosse attivo al 19 luglio 2014, ma successivamente a questa data l'attività venga sospesa per oltre un anno senza la comunicazione di cui all'articolo 28.
4. Nei casi di decadenza di cui al comma 3, il titolare provvede alla remissione in pristino del sito entro il termine stabilito dal Comune.

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