LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Programmazione delle attività strumentali ai processi di riordino degli organismi partecipati dalla Regione
1. Per le finalità e gli obiettivi connessi ai processi di razionalizzazione e di dismissione delle partecipazioni societarie e per realizzare operazioni, atti propedeutici e strumentali al corretto svolgimento delle relative procedure, a norma dell'articolo 18 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione), è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 60.000,00, a valere sul capitolo U02857, afferente alla U.P.B 1.2.3.2.3809 - Riordino organismi partecipati.