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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2015, n. 15

Art. 35
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2008 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e norma transitoria
1.
Alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 dell'articolo 7, la locuzione
", d'intesa con le province, sono specificati e articolati i compiti e gli obiettivi della sezione giovani"
è soppressa;
b)
dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
"Art. 33 bis
Realizzazione dei programmi regionali
1. La Regione, sulla base degli ambiti ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), realizza i propri programmi di intervento a favore dei giovani attraverso le Unioni di Comuni ed i Comuni capoluogo di provincia, ove non siano inclusi in Unioni.
2. Per la realizzazione dei programmi regionali, gli Enti locali di cui al comma 1 presentano alla Regione progetti con riferimento al proprio ambito territoriale ottimale di riferimento.".
c) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 e l'articolo 36 sono abrogati.
2. Ai procedimenti in corso, in attuazione dell'articolo 47, commi 5 e 7, della legge regionale n. 14 del 2008, fino alla loro conclusione, si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

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