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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2015, n. 15

Art. 45
Formazione e aggiornamento degli amministratori di sostegno
1. Per il finanziamento delle attività di formazione e aggiornamento degli amministratori di sostegno di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2009, n. 11 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 Sito esterno), nell'ambito di accordi interistituzionali in collaborazione con i Presidenti dei tribunali e le organizzazioni di volontariato, è autorizzata una spesa annua di Euro 30.000 a favore dei Comuni e/o delle Unioni di Comuni.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti dei fondi previsti nell'ambito della U.P.B. 1.6.4.2.25245 - Accesso al sapere, istruzione e formazione professionale, del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 anche mediante la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione di appositi capitoli. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle eventuali variazioni al bilancio 2014 che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

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