LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 47
Proroga del termine di diretta applicazione della delibera dell'Assemblea legislativa 17 dicembre 2013, n. 149
1. Il termine a partire dal quale trovano diretta applicazione i requisiti obbligatori previsti dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa 17 dicembre 2013, n. 149 è prorogato al 31 gennaio 2015. Resta salva l'applicazione delle prescrizioni dirette ad eliminare i pericoli di caduta dall'alto di persone e cose, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo l della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).