LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 48
Disposizioni transitorie per la continuità di esercizio delle funzioni amministrative provinciali
1. Al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento delle funzioni amministrative provinciali, nelle more dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) è istituito un organismo tecnico, denominato Nucleo di coordinamento inter-istituzionale presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di cooperazione con il sistema delle autonomie. Fanno altresì parte del Nucleo di coordinamento i componenti del Comitato di Direzione di cui all'art. 35 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), integrato da nove componenti designati dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).
2. Il Nucleo di coordinamento monitora il corretto svolgimento delle funzioni amministrative conferite alle Province dalla Regione e propone l'adozione di misure volte ad assicurarne la continuità di esercizio, come previsto dall'art. 1, comma 89, terzo periodo, della legge n. 56 del 2014 . A tal fine, a fronte di specifiche criticità, il Nucleo di coordinamento propone l'adozione di misure amministrative fondate sulla collaborazione tra le amministrazioni interessate.
3. Restano ferme le funzioni amministrative attribuite dalla legge regionale alle province secondo quanto previsto dal comma 89 della legge n. 56 del 2014 .
4. Il Nucleo di coordinamento opera senza oneri per la Regione.