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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale18/07/2014

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2015

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2015, n. 15

Art. 15
Modifiche all'articolo 21 (Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR)) della legge regionale n. 28 del 2013
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 28 del 2013 sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 738.798,25, quanto ad Euro 254.797,24, a valere sui capitoli U51721, U51773 e U51776 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120, quanto ad Euro 484.001,01, a valere sui capitoli U51614 e U51616 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000. Il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2014, per l'attuazione delle rispettive finalità, come segue:
a) Cap. U51704 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente. Assegnazioni alle Aziende sanitarie della Regione (art. 39 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Sito esterno)" - U.P.B. 1.5.1.2.18100
Euro 254.797,24
b) Cap. U51616 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - Quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione, per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale e del sistema integrato Regione-Enti del SSR (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno)" - U.P.B. 1.5.1.2.18000
Euro 484.001,01
1 ter. Per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali è altresì autorizzata l'iscrizione delle quote provenienti dai rimborsi relativi a progetti di ricerca sanitaria, pari a complessivi Euro 955.275,61, sul capitolo U51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno)" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120.".

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