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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2015, n. 15

Art. 16
Modifiche all'articolo 22 (Integrazione regionale per il finanziamento del SSR) della legge regionale n. 28 del 2013
1.
Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 28 del 2013 l'importo di
"Euro 148.800.000,00"
è sostituito dall'importo di
"Euro 162.800.000,00"
e la parola
"2013"
è sostituita dalle seguenti
"2013 e 2014".
2.
Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 28 del 2013 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"Per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati degli anni 2001 - 2011, è autorizzato l'importo di Euro 40.000.000,00 a valere sul capitolo U51642 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020".

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