LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 28
Norme in materia di distribuzione carburanti per autotrazione
1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) possono sospendere l'esercizio degli impianti, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a dodici mesi.
2. Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, da presentarsi entro la scadenza di cui al comma 1, può autorizzare un'ulteriore sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a dodici mesi, qualora non vi ostino le esigenze dell'utenza.
3. Al termine dei periodi di cui ai commi 1 e 2, in assenza della riapertura dell'impianto, l'autorizzazione all'esercizio si intende decaduta e il titolare deve mettere il sito in pristino entro il termine stabilito dal Comune, nel rispetto delle norme vigenti.