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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2015, n. 15

Art. 9
Modifiche all'articolo 11 (Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica) della legge regionale n. 28 del 2013
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 28 del 2013, in corrispondenza dell'esercizio 2014, l'importo di
"Euro 65.000,00"
è sostituito dall'importo di
"Euro 465.000,00".
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 28 del 2013 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Le autorizzazioni di spesa disposte, per l'esercizio 2014, a valere sul capitolo U25664, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono ridotte di Euro 21.723,17.".

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