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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21

NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 9

(modificato comma 4 da art. 13 L.R. 6 novembre 2019, n. 23)

Ammissione delle liste circoscrizionali
1. Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali identificate con il medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è a capo del gruppo di liste.
2. Più gruppi di liste circoscrizionali che indicano il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale sono riunite in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione di liste.
3. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito dall' articolo 9, primo comma, della legge 108/1968 Sito esterno per la presentazione delle liste dei candidati, verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, previste dalla presente legge, dalla legge 108/1968 Sito esterno e dall'ulteriore normativa statale attinente alla materia, delle liste presentate ai sensi dell'articolo 5.
4. In caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, che comporti anche l'anticipo dello svolgimento delle elezioni rispetto alla scadenza del quinquennio di durata in carica degli organi elettivi ai sensi dell' articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 Sito esterno (Disposizioni di attuazione dell' articolo 122, primo comma, della Costituzione Sito esterno) di almeno centoventi giorni, il numero minimo e massimo degli elettori per la presentazione delle liste circoscrizionali previsto dall'articolo 5, comma 1 bis, è dimezzato; si applica altresì l'articolo 5, comma 1 ter.

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