LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 20
NORME IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 23 luglio 2014
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto
1. La Regione, in attuazione delle finalità previste agli articoli 2, 4, 5 e 6 del proprio Statuto, promuove, sostiene e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive, quali strumento di libera espressione artistica e creativa, di formazione culturale, di coesione sociale, di valorizzazione dell'identità culturale, di innovazione e sviluppo economico nonché di promozione del territorio anche con riferimento allo sviluppo dei linguaggi multimediali.
2. La presente legge disciplina gli interventi della Regione Emilia-Romagna nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive con particolare riferimento all'individuazione delle tipologie d'intervento per la loro promozione, qualificazione e sviluppo.
Art. 2
Finalità e obiettivi
1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, sono volti a favorire l'attività cinematografica e audiovisiva in relazione alle esigenze dei cittadini e alla valorizzazione del territorio, con particolare riferimento allo sviluppo culturale, alla produzione e diffusione cinematografica e audiovisiva nonché allo sviluppo del sistema degli esercizi cinematografici.
2. La Regione, ai fini dello sviluppo culturale e sociale del territorio:
a) promuove la cultura cinematografica e audiovisiva;
b) promuove la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva;
c) promuove lo sviluppo e la diffusione del linguaggio del cinema e dell'audiovisivo, attraverso il sostegno a festival, rassegne e altre manifestazioni;
d) favorisce azioni mirate all'alfabetizzazione del pubblico, in particolare di quello giovane, attraverso azioni innovative, anche in collegamento con le istituzioni scolastiche.
3. La Regione, nell'ambito della sua programmazione per lo sviluppo delle attività produttive, sostiene la crescita delle attività cinematografiche e audiovisive nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, considerate ad alto potenziale innovativo e di crescita per l'intero sistema economico, occupazionale e sociale. In quest'ottica opera per:
a) favorire la nascita e lo sviluppo di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva nel territorio regionale;
b) promuovere e sostenere l'attività di produzione cinematografica e audiovisiva con contenuto narrativo o documentaristico nel territorio dell'Emilia-Romagna, quale fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della regione, per lo sviluppo di attività innovative nel tessuto imprenditoriale locale;
c) sostenere la ricerca e il trasferimento tecnologico nel settore, anche ai fini della convergenza tra i diversi mezzi e linguaggi di espressione e comunicazione e della generazione di nuove imprese;
d) promuovere iniziative dirette ad attrarre nel territorio regionale produzioni cinematografiche e audiovisive.
4. La Regione, nel settore della diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive:
a) promuove la programmazione e la diffusione di opere cinematografiche e audiovisive di particolare interesse culturale, d'essai, nonché di quelle di interesse regionale;
b) favorisce e sostiene le attività di promozione delle opere cinematografiche e audiovisive, con particolare riguardo al patrimonio cinematografico e audiovisivo regionale;
c) sostiene iniziative di promozione del cinema e dell'audiovisivo, realizzate senza finalità di lucro;
d) promuove e sostiene azioni mirate a diversificare e qualificare l'offerta di opere cinematografiche e audiovisive;
e) promuove gli autori e la produzione cinematografica e audiovisiva emiliano-romagnola, con particolare attenzione ai giovani.
5. La Regione, ai fini della crescita del sistema degli esercizi cinematografici:
a) sostiene lo sviluppo di una rete di esercizi cinematografici diffusa, concorrenziale e di qualità, in coerenza con i principi previsti nell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 12 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico), con particolare attenzione per gli esercizi storici e per le sale d'essai;
b) sostiene l'esercizio cinematografico, riconoscendo ad esso un importante ruolo di aggregazione sociale e di interesse pubblico, per garantire allo spettatore una diversificata e qualificata offerta, con particolare attenzione ai centri storici e alle aree svantaggiate.
6. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 la Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) favorire la competitività, lo sviluppo imprenditoriale, professionale e la crescita occupazionale, soprattutto giovanile, anche attraverso lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali;
b) favorire, con un'adeguata opera di informazione, l'accesso a risorse dell'Unione europea, anche attraverso forme dirette di partecipazione;
c) favorire la valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio paesaggistico, culturale, ambientale, enogastronomico e sociale del territorio regionale;
d) favorire lo sviluppo delle attività turistiche in relazione all'attività cinematografica e audiovisiva legata al territorio.