LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 20
NORME IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO
Art. 13
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, e contestualmente alla presentazione all'Assemblea legislativa del programma di cui all'articolo 12, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a)
quali interventi sono stati attuati per la promozione, la qualificazione e lo sviluppo nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive con particolare riguardo:
1)
agli interventi per la promozione e lo sviluppo delle attività legate alla produzione cinematografica e audiovisiva;
2)
agli interventi per la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e per la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva;
3)
agli interventi di promozione e sviluppo di nuove competenze anche in relazione alla valorizzazione del territorio;
b)
l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi previsti dalla legge, con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati derivati;
c)
le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.
2.
Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.