LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 20
NORME IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO
Art. 10
Fondo per l'audiovisivo
1.
La Regione istituisce il fondo per l'audiovisivo quale strumento di sostegno e promozione della produzione cinematografica e audiovisiva in Emilia-Romagna, nonché della sua distribuzione, riconoscendo tali attività quale fattori strategici per la valorizzazione economica delle risorse imprenditoriali, professionali, culturali e ambientali della regione.
2.
Il fondo è alimentato da risorse regionali e da risorse conferite alla Regione dallo Stato e dall'Unione europea.
3.
Nella ripartizione dei fondi si terrà conto di un principio di equilibrio tra le diverse tipologie di opere secondo i criteri stabiliti nel Programma triennale.