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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 20

NORME IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 31 luglio 2020, n, 3

Art. 10
Fondo per l'audiovisivo
1. La Regione istituisce il fondo per l'audiovisivo quale strumento di sostegno e promozione della produzione cinematografica e audiovisiva in Emilia-Romagna, nonché della sua distribuzione, riconoscendo tali attività quale fattori strategici per la valorizzazione economica delle risorse imprenditoriali, professionali, culturali e ambientali della regione.
2. Il fondo è alimentato da risorse regionali e da risorse conferite alla Regione dallo Stato e dall'Unione europea.
3. Nella ripartizione dei fondi si terrà conto di un principio di equilibrio tra le diverse tipologie di opere secondo i criteri stabiliti nel Programma triennale.

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