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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 20

NORME IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 31 luglio 2020, n, 3

Art. 15
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003
1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003 è sostituito dal seguente:
"1. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici. Detti organismi devono avere quale attività prevalente la formazione professionale o la produzione artistica o la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva in caso di organismi che intendano svolgere attività formative esclusivamente nell'ambito dello spettacolo.".

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