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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 20

NORME IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 31 luglio 2020, n, 3

Art. 9

(sostituita lett. b) comma 2 da art. 16 L.R. 31 luglio 2020, n. 3)

Partecipazione ad Associazione per Film Commission
1. Allo scopo di partecipare al coordinamento delle attività di Film Commission a livello nazionale, la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata ad aderire, in qualità di associato, ad un'associazione che persegua le seguenti finalità:
a) promuovere e provvedere al continuo miglioramento gestionale ed operativo delle "Film Commission" italiane;
b) promuovere e tutelare, nell'ambito delle stesse "Film Commission", gli standard professionali e la qualità dei servizi a sostegno delle produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie, anche attraverso corsi di formazione;
c) promuovere il territorio ed i servizi degli associati nelle occasioni di partecipazione collettiva a manifestazioni nazionali ed internazionali;
d) promuovere contatti con enti e istituzioni nazionali e internazionali al fine di offrire ai propri associati costanti informazioni sull'andamento del settore cinematografico e sulle conseguenti strategie da elaborare e perseguire.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che la qualità di associato sia riservata a Film Commission quali specifici uffici di enti pubblici e a Film Commission convenzionate con enti pubblici territoriali o partecipati da essi, qualora costituite nella forma di soggetti privati.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione all'associazione e, personalmente o tramite un suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di associato.
4. La Regione partecipa all'associazione con una prima quota di adesione, non superiore a euro 2000,00.
5. La Regione è altresì autorizzata a concedere un contributo associativo annuale, il cui importo viene determinato nell'ambito della autorizzazioni disposte, annualmente, dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

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