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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21

NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 novembre 2019, n. 23

L.R. 27 maggio 2022, n. 6

Art. 12
Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali
1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.
3. Compiute le suddette operazioni, l'ufficio centrale circoscrizionale:
a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
c) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
d) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;
e) determina la cifra individuale di ogni candidato di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
g) comunica all'ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le somme di cui alla lettera a), il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui; comunica altresì la graduatoria di cui alla lettera f) comprensiva delle cifre individuali ottenute da ciascun candidato.
4. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

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