Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2014, n. 22

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, DI ITTITURISMO E DI ACQUITURISMO. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ITTICA REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 228 del 24 luglio 2014

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, al fine di valorizzare il patrimonio socio-economico, culturale ed ambientale delle aree del proprio territorio legate alle attività di pesca e acquicoltura, promuove lo sviluppo del pescaturismo, dell'ittiturismo e dell'acquiturismo, nonché della multifunzionalità delle imprese ittiche.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui ai commi 2, 3, 4 del presente articolo.
2. Il pescaturismo è l'attività volta alla diffusione del patrimonio di conoscenze e saperi legati ai mestieri e alle tradizioni della pesca, compresa, secondo le specificità e le vocazioni territoriali, l'organizzazione di escursioni lungo le coste, le lagune, i laghi ed i fiumi, finalizzata all'osservazione delle attività di pesca professionale, allo svolgimento di attività di pesca sportiva o al trasporto di subacquei. L'attività di pescaturismo è svolta dall'impresa ittica di pesca professionale attraverso l'imbarco di persone, non facenti parte dell'equipaggio, a bordo delle imbarcazioni da pesca nella disponibilità dell'impresa stessa.
3. L'ittiturismo è l'insieme delle attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di fornitura di beni e servizi, volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca nonché alla valorizzazione degli aspetti socioculturali del settore ittico. L'attività di ittiturismo è svolta dall'impresa ittica di pesca professionale attraverso l'utilizzo dell'abitazione dell'imprenditore ittico e delle strutture nella disponibilità dell'impresa stessa.
4. L'acquiturismo è l'insieme delle attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di fornitura di beni e di servizi, volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, e delle risorse dell'acquicoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socioculturali delle imprese di acquicoltura. L'attività di acquiturismo è svolta dall'impresa ittica di acquicoltura attraverso l'utilizzo dell'abitazione dell'imprenditore ittico e delle strutture nella disponibilità dell'impresa stessa, comprese le imbarcazioni asservite agli impianti.
5. Sono connesse alle attività di cui ai commi 2, 3 e 4 quelle di:
a) trasformazione, comprese quelle di manipolazione, conservazione e cottura, dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura;
b) distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, anche tramite la somministrazione di pasti;
c) valorizzazione e promozione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura;
d) gestione attiva per la valorizzazione produttiva, per l'uso sostenibile e per la tutela degli ecosistemi acquatici e dell'ambiente costiero.
6. Le attività di cui al comma 5 devono essere effettuate dall'impresa ittica mediante l'utilizzo di attrezzature o di risorse normalmente impiegate dall'impresa stessa nell'attività di pesca professionale o di acquicoltura.
7. Le attività di cui al comma 5 devono essere effettuate dall'impresa ittica mediante l'utilizzo di prodotti provenienti, per quantitativo in peso, in prevalenza, dalla propria attività di pesca o di acquicoltura, anche se lavorati da terzi, e comunque nei limiti definiti dal regolamento di cui all'articolo 12, sulla base delle disposizioni applicative nazionali e regionali che fissano i quantitativi esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, per la fornitura diretta di prodotti della pesca e dell'acquicoltura.
8. Le attività di cui al comma 5 se esercitate dall'imprenditore ittico esercente la pesca professionale, non devono essere prevalenti rispetto all'attività di pesca.
9. Le attività di cui ai commi 4 e 5, se esercitate dall'imprenditore ittico esercente l'acquicoltura, non devono essere prevalenti rispetto alla attività di acquicoltura.
10. Il carattere di prevalenza delle attività di pesca professionale e di acquicoltura si realizza in presenza delle seguenti condizioni:
a) il tempo di lavoro impiegato nell'attività di pesca professionale nel corso dell'anno, compresi i periodi di fermo biologico e di fermo tecnico, è superiore a quello impiegato nelle attività di cui al comma 5;
b) il tempo di lavoro impiegato nell'attività di acquicoltura nel corso dell'anno, compresi i periodi di fermo delle attività disposti da provvedimenti sanitari, è superiore a quello impiegato nelle attività di cui ai commi 4 e 5.

Espandi Indice