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LEGGE REGIONALE 24 luglio 2014, n. 22

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, DI ITTITURISMO E DI ACQUITURISMO. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ITTICA REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 228 del 24 luglio 2014

TITOLO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, ITTITURISMO, ACQUITURISMO ED ATTIVITÀ CONNESSE
Art. 3
Requisiti per l'esercizio delle attività
1. Le attività di cui all'articolo 2 sono svolte sulla base dei requisiti e secondo le modalità stabilite nella presente legge e nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 12.
2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 è subordinato alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di svolgimento dell'attività. La SCIA deve contenere tutti gli elementi utili a dimostrare la prevalenza di cui all'articolo 2 comma 10, nonché il possesso di ogni altro requisito e documento obbligatorio ai fini dell'esercizio delle specifiche attività per le quali è presentata.
3. Resta fermo quanto previsto dalla legislazione nazionale in ordine alla competenza dell'autorità dell'ufficio di iscrizione della nave relativamente all'autorizzazione di imbarco di persone a bordo non facenti parte dell'equipaggio.
Art. 4
Utilizzo dei beni per lo svolgimento delle attività
1. Possono essere utilizzati per le attività di cui all'articolo 2 l'abitazione dell'imprenditore ittico nonché le strutture, le imbarcazioni e le attrezzature già nella disponibilità dell'impresa ittica.
2. Gli interventi edilizi sugli immobili ed il recupero e riuso del patrimonio edilizio dell'impresa ittica sono disciplinati dalle disposizioni urbanistiche ed edilizie comunali, in conformità alle previsioni dettate dai Piani comunali o dagli strumenti urbanistici vigenti.
3. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico - ambientali e storiche dei luoghi.
4. I fabbricati, anche ai fini urbanistici, e le imbarcazioni utilizzati per le attività di cui all'articolo 2, sono considerati beni strumentali dell'impresa ittica.
5. Per l'ospitalità, nei limiti di dodici posti letto, nell'abitazione dell'imprenditore ittico o nelle strutture già nella disponibilità dell'impresa ittica, ai fini dell'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.
6. Per la preparazione di pasti e bevande nel numero massimo di dodici coperti per ciascuno dei due pasti principali, può essere previsto l'uso della cucina domestica dell'abitazione dell'imprenditore ittico.
Art. 5
Accessibilità alle strutture
1. La conformità alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche degli edifici adibiti a ittiturismo, acquiturismo ed attività connesse, è assicurata anche con opere provvisionali rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche degli edifici. Per le imbarcazioni la presente disposizione si applica compatibilmente alla capacità strutturale delle stesse.
Art. 6
Disposizioni igienico-sanitario
1. Le strutture ed i locali destinati alle attività di cui all'articolo 2 devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e d'igiene.
2. Le normative igienico-sanitarie specifiche per il settore ittico devono tener conto delle caratteristiche strutturali, architettoniche e tipologiche degli immobili da utilizzare nonché della specificità delle produzioni e delle attività che in essi verranno svolte.
3. La produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle normative nazionali ed europee vigenti.
4. Le attività di produzione, preparazione, confezionamento e conservazione di prodotti ittici effettuate nella cucina dell'imprenditore ittico o in un laboratorio pluriuso, finalizzate alla somministrazione di pasti o alla vendita diretta, sono soggette a registrazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull' igiene dei prodotti alimentari, secondo le procedure e le modalità definite dalla Regione in attuazione della predetta normativa comunitaria.
5. L'imprenditore ittico individua nel piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario le procedure necessarie a garantire che l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare.
6. L'utilizzo di prodotti di acquicoltura, esclusi i molluschi bivalvi vivi, destinati alla vendita diretta o alla somministrazione di pasti nell'ambito della stessa azienda di produzione non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 e può avvenire pertanto in assenza di strutture dedicate. L'utilizzo di molluschi bivalvi vivi è, comunque, condizionato alla loro provenienza da un Centro di spedizione molluschi (CSM) riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004.
Art. 7
Obblighi e divieti
1. Le imprese ittiche possono esercitare le attività di cui alla presente legge avvalendosi delle locuzioni "Pescaturismo", "Ittiturismo", o "Acquiturismo". È fatto divieto di avvalersi delle espressioni "Ristorante", "Albergo" e simili, riservate esclusivamente ai titolari delle specifiche licenze commerciali.
2. Le imprese ittiche nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 sono tenute, in relazione alle attività esercitate, all'esposizione al pubblico dei documenti relativi:
a) alla specifica della capienza massima dell'imbarcazione;
b) alla specifica della capienza massima delle strutture dedite all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande;
c) all'elenco delle camere, delle relative dotazioni e dei servizi offerti corredato delle corrispondenti tariffe, minime e massime, praticate su base stagionale.
Art. 8
Vigilanza e Sanzioni
1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitati dai Comuni. Sono fatti salvi i controlli spettanti ai servizi dei dipartimenti di Sanità pubblica delle AUSL, in materia di igiene, sicurezza alimentare ed ambienti di lavoro, nonché i controlli spettanti alle competenti autorità statali.
2. Chiunque svolge le attività di cui all'articolo 2, senza aver presentato la necessaria segnalazione certificata di inizio attività è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune dispone la sospensione temporanea dell'attività per un periodo da tre a sei mesi.
3. Chiunque viola gli obblighi ed i divieti di cui all'articolo 7 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
4. Le violazioni ai limiti ed alle modalità di esercizio delle attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo, disciplinati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 12 sono punite con le sanzioni in esso previste.
5. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
6. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è il Comune.
7. In caso di reiterate violazioni alle prescrizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di cui all'articolo 12, il Comune può disporre il divieto di prosecuzione dell'attività. Detto provvedimento è comunicato entro 15 giorni dal Comune alla Regione ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco regionale di cui all'articolo 10.
8. I Comuni sono tenuti ad effettuare controlli periodici ed a trasmettere, su richiesta della Regione, una relazione che evidenzi le attività di controllo svolte direttamente o da altri soggetti competenti e i relativi esiti.

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