LEGGE REGIONALE 24 luglio 2014, n. 22
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, DI ITTITURISMO E DI ACQUITURISMO. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ITTICA REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 228 del 24 luglio 2014
INDICE
TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, ITTITURISMO, ACQUITURISMO ED ATTIVITÀ CONNESSE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, al fine di valorizzare il patrimonio socio-economico, culturale ed ambientale delle aree del proprio territorio legate alle attività di pesca e acquicoltura, promuove lo sviluppo del pescaturismo, dell'ittiturismo e dell'acquiturismo, nonché della multifunzionalità delle imprese ittiche.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui ai commi 2, 3, 4 del presente articolo.
2. Il pescaturismo è l'attività volta alla diffusione del patrimonio di conoscenze e saperi legati ai mestieri e alle tradizioni della pesca, compresa, secondo le specificità e le vocazioni territoriali, l'organizzazione di escursioni lungo le coste, le lagune, i laghi ed i fiumi, finalizzata all'osservazione delle attività di pesca professionale, allo svolgimento di attività di pesca sportiva o al trasporto di subacquei. L'attività di pescaturismo è svolta dall'impresa ittica di pesca professionale attraverso l'imbarco di persone, non facenti parte dell'equipaggio, a bordo delle imbarcazioni da pesca nella disponibilità dell'impresa stessa.
3. L'ittiturismo è l'insieme delle attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di fornitura di beni e servizi, volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca nonché alla valorizzazione degli aspetti socioculturali del settore ittico. L'attività di ittiturismo è svolta dall'impresa ittica di pesca professionale attraverso l'utilizzo dell'abitazione dell'imprenditore ittico e delle strutture nella disponibilità dell'impresa stessa.
4. L'acquiturismo è l'insieme delle attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di fornitura di beni e di servizi, volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, e delle risorse dell'acquicoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socioculturali delle imprese di acquicoltura. L'attività di acquiturismo è svolta dall'impresa ittica di acquicoltura attraverso l'utilizzo dell'abitazione dell'imprenditore ittico e delle strutture nella disponibilità dell'impresa stessa, comprese le imbarcazioni asservite agli impianti.
5. Sono connesse alle attività di cui ai commi 2, 3 e 4 quelle di:
a) trasformazione, comprese quelle di manipolazione, conservazione e cottura, dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura;
b) distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, anche tramite la somministrazione di pasti;
c) valorizzazione e promozione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura;
d) gestione attiva per la valorizzazione produttiva, per l'uso sostenibile e per la tutela degli ecosistemi acquatici e dell'ambiente costiero.
6. Le attività di cui al comma 5 devono essere effettuate dall'impresa ittica mediante l'utilizzo di attrezzature o di risorse normalmente impiegate dall'impresa stessa nell'attività di pesca professionale o di acquicoltura.
7. Le attività di cui al comma 5 devono essere effettuate dall'impresa ittica mediante l'utilizzo di prodotti provenienti, per quantitativo in peso, in prevalenza, dalla propria attività di pesca o di acquicoltura, anche se lavorati da terzi, e comunque nei limiti definiti dal regolamento di cui all'articolo 12, sulla base delle disposizioni applicative nazionali e regionali che fissano i quantitativi esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, per la fornitura diretta di prodotti della pesca e dell'acquicoltura.
8. Le attività di cui al comma 5 se esercitate dall'imprenditore ittico esercente la pesca professionale, non devono essere prevalenti rispetto all'attività di pesca.
9. Le attività di cui ai commi 4 e 5, se esercitate dall'imprenditore ittico esercente l'acquicoltura, non devono essere prevalenti rispetto alla attività di acquicoltura.
10. Il carattere di prevalenza delle attività di pesca professionale e di acquicoltura si realizza in presenza delle seguenti condizioni:
a) il tempo di lavoro impiegato nell'attività di pesca professionale nel corso dell'anno, compresi i periodi di fermo biologico e di fermo tecnico, è superiore a quello impiegato nelle attività di cui al comma 5;
b) il tempo di lavoro impiegato nell'attività di acquicoltura nel corso dell'anno, compresi i periodi di fermo delle attività disposti da provvedimenti sanitari, è superiore a quello impiegato nelle attività di cui ai commi 4 e 5.
TITOLO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, ITTITURISMO, ACQUITURISMO ED ATTIVITÀ CONNESSE
Art. 3
Requisiti per l'esercizio delle attività
1. Le attività di cui all'articolo 2 sono svolte sulla base dei requisiti e secondo le modalità stabilite nella presente legge e nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 12.
2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 è subordinato alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di svolgimento dell'attività. La SCIA deve contenere tutti gli elementi utili a dimostrare la prevalenza di cui all'articolo 2 comma 10, nonché il possesso di ogni altro requisito e documento obbligatorio ai fini dell'esercizio delle specifiche attività per le quali è presentata.
3. Resta fermo quanto previsto dalla legislazione nazionale in ordine alla competenza dell'autorità dell'ufficio di iscrizione della nave relativamente all'autorizzazione di imbarco di persone a bordo non facenti parte dell'equipaggio.
Art. 4
Utilizzo dei beni per lo svolgimento delle attività
1. Possono essere utilizzati per le attività di cui all'articolo 2 l'abitazione dell'imprenditore ittico nonché le strutture, le imbarcazioni e le attrezzature già nella disponibilità dell'impresa ittica.
2. Gli interventi edilizi sugli immobili ed il recupero e riuso del patrimonio edilizio dell'impresa ittica sono disciplinati dalle disposizioni urbanistiche ed edilizie comunali, in conformità alle previsioni dettate dai Piani comunali o dagli strumenti urbanistici vigenti.
3. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico - ambientali e storiche dei luoghi.
4. I fabbricati, anche ai fini urbanistici, e le imbarcazioni utilizzati per le attività di cui all'articolo 2, sono considerati beni strumentali dell'impresa ittica.
5. Per l'ospitalità, nei limiti di dodici posti letto, nell'abitazione dell'imprenditore ittico o nelle strutture già nella disponibilità dell'impresa ittica, ai fini dell'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.
6. Per la preparazione di pasti e bevande nel numero massimo di dodici coperti per ciascuno dei due pasti principali, può essere previsto l'uso della cucina domestica dell'abitazione dell'imprenditore ittico.
Art. 5
Accessibilità alle strutture
1. La conformità alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche degli edifici adibiti a ittiturismo, acquiturismo ed attività connesse, è assicurata anche con opere provvisionali rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche degli edifici. Per le imbarcazioni la presente disposizione si applica compatibilmente alla capacità strutturale delle stesse.
Art. 6
Disposizioni igienico-sanitario
1. Le strutture ed i locali destinati alle attività di cui all'articolo 2 devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e d'igiene.
2. Le normative igienico-sanitarie specifiche per il settore ittico devono tener conto delle caratteristiche strutturali, architettoniche e tipologiche degli immobili da utilizzare nonché della specificità delle produzioni e delle attività che in essi verranno svolte.
3. La produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle normative nazionali ed europee vigenti.
4. Le attività di produzione, preparazione, confezionamento e conservazione di prodotti ittici effettuate nella cucina dell'imprenditore ittico o in un laboratorio pluriuso, finalizzate alla somministrazione di pasti o alla vendita diretta, sono soggette a registrazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull' igiene dei prodotti alimentari, secondo le procedure e le modalità definite dalla Regione in attuazione della predetta normativa comunitaria.
5. L'imprenditore ittico individua nel piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario le procedure necessarie a garantire che l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare.
6. L'utilizzo di prodotti di acquicoltura, esclusi i molluschi bivalvi vivi, destinati alla vendita diretta o alla somministrazione di pasti nell'ambito della stessa azienda di produzione non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 e può avvenire pertanto in assenza di strutture dedicate. L'utilizzo di molluschi bivalvi vivi è, comunque, condizionato alla loro provenienza da un Centro di spedizione molluschi (CSM) riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004.
Art. 7
Obblighi e divieti
1. Le imprese ittiche possono esercitare le attività di cui alla presente legge avvalendosi delle locuzioni "Pescaturismo", "Ittiturismo", o "Acquiturismo". È fatto divieto di avvalersi delle espressioni "Ristorante", "Albergo" e simili, riservate esclusivamente ai titolari delle specifiche licenze commerciali.
2. Le imprese ittiche nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 sono tenute, in relazione alle attività esercitate, all'esposizione al pubblico dei documenti relativi:
a) alla specifica della capienza massima dell'imbarcazione;
b) alla specifica della capienza massima delle strutture dedite all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande;
c) all'elenco delle camere, delle relative dotazioni e dei servizi offerti corredato delle corrispondenti tariffe, minime e massime, praticate su base stagionale.
Art. 8
Vigilanza e Sanzioni
1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitati dai Comuni. Sono fatti salvi i controlli spettanti ai servizi dei dipartimenti di Sanità pubblica delle AUSL, in materia di igiene, sicurezza alimentare ed ambienti di lavoro, nonché i controlli spettanti alle competenti autorità statali.
2. Chiunque svolge le attività di cui all'articolo 2, senza aver presentato la necessaria segnalazione certificata di inizio attività è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune dispone la sospensione temporanea dell'attività per un periodo da tre a sei mesi.
3. Chiunque viola gli obblighi ed i divieti di cui all'articolo 7 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
4. Le violazioni ai limiti ed alle modalità di esercizio delle attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo, disciplinati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 12 sono punite con le sanzioni in esso previste.
5. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
6. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è il Comune.
7. In caso di reiterate violazioni alle prescrizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di cui all'articolo 12, il Comune può disporre il divieto di prosecuzione dell'attività. Detto provvedimento è comunicato entro 15 giorni dal Comune alla Regione ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco regionale di cui all'articolo 10.
8. I Comuni sono tenuti ad effettuare controlli periodici ed a trasmettere, su richiesta della Regione, una relazione che evidenzi le attività di controllo svolte direttamente o da altri soggetti competenti e i relativi esiti.
TITOLO III
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
Art. 9
Misure per la promozione e lo sviluppo del pescaturismo, dell'ittiturismo e dell'acquiturismo
1. La Regione, compatibilmente con le modalità di intervento europee, valorizza e sostiene le attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo, in particolare attraverso:
a) interventi di promozione del pescaturismo, dell'ittiturismo e dell'acquiturismo;
b) attività di studio, ricerca e sperimentazione;
c) interventi di recupero per la riqualificazione di fabbricati esistenti e relative pertinenze e di aree per scopi ittituristici o acquituristici, nonché l'acquisto di attrezzature;
d) interventi di riqualificazione di imbarcazioni per l'adeguamento alle attività di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo, purché non comportino, per le imbarcazioni adibite alla pesca professionale in mare, aumento dei valori di stazza e di potenza motore, e comunque, della capacità di cattura.
Art. 10
Elenco regionale delle imprese esercenti il pescaturismo, l'ittiturismo e l'acquiturismo.
1. E' istituito presso la Regione un apposito elenco in cui sono iscritte le imprese ittiche che esercitano le attività di cui all'articolo 2. Le modalità di iscrizione all'Elenco sono definite nel regolamento di cui all'articolo 12.
2. L'iscrizione all'Elenco può essere assunta quale criterio di valutazione nella redazione di bandi finalizzati all'erogazione di contributi europei.
Art. 11
Club di eccellenza
1. La Regione riconosce Club di aziende d'eccellenza che valorizzano specializzazioni delle attività di cui all'articolo 2, sia in termini di servizi erogati che di prodotti offerti.
2. I Club devono adottare un disciplinare che, in relazione alla specializzazione delle aziende aderenti, definisca i criteri qualitativi, adotti un proprio marchio distintivo ed un sistema di controllo interno ed autodisciplina che selezioni le aziende e ne garantisca nel tempo il mantenimento delle specificità.
3. Le modalità ed i criteri per il riconoscimento dei Club di eccellenza sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 12.
4. L'individuazione dei criteri di cui al comma 3, dovrà fare riferimento, tra l'altro, all'utilizzo prevalente dei prodotti tipici a diffusione sub-regionale per la preparazione dei pasti, all'offerta di pasti e bevande espressione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare dell'Emilia-Romagna, al recupero di immobili di valore storico-culturale, nonché alla qualificazione dell'accoglienza ed al possesso di certificazioni di qualità aziendali anche di tipo ambientale.
5. Gli imprenditori ittici che intendono aderire ad un Club di eccellenza devono essere in possesso di un attestato di frequenza ad un corso per operatore di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo, con verifica dell'apprendimento, o ad un corso di operatore di agriturismo di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole).
6. La Giunta regionale disciplina i requisiti minimi delle azioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori del settore per le attività di cui all'articolo 2.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE
Art. 12
Regolamento di attuazione
1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, nel rispetto della vigente normativa, i criteri, i requisiti e le prescrizioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, le procedure amministrative, di controllo ed ulteriori aspetti sanzionatori nonché ogni altra norma di attuazione della presente legge.
2. Quando non diversamente disposto dalla presente legge o da norme igienico-sanitarie e urbanistiche o dal regolamento di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui alla legge regionale n. 4 del 2009 e le relative disposizioni attuative.
Art. 13
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, anche sulla base dei dati contenuti nell'Elenco di cui all'articolo 10 trasmette alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) dimensione, diffusione e caratteristiche delle attività di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo, svolte dalle imprese ittiche;
b) quali misure di promozione e sviluppo previste dall'articolo 9 sono state realizzate e come hanno contribuito a valorizzare e sostenere le attività di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo;
c) quali Club di aziende di eccellenza sono stati costituiti e in che misura la specializzazione della loro attività ha contribuito a valorizzare i servizi erogati e i prodotti offerti;
d) istituzione e gestione dell'elenco regionale di cui all'articolo 10 e risultati derivanti per le imprese iscritte;
e) esiti dell'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza della legge prevista dall'articolo 8;
f) Le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 14
Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999. Istituzione della Consulta ittica regionale.
1.
Dopo l'articolo 82 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è inserito il seguente articolo:
"Art. 82 bis
Istituzione della Consulta ittica regionale
1. È istituita, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta ittica regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquicoltura o suo delegato, composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali, cooperative e sindacali della pesca professionale e dell'acquicoltura maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. In relazione ai temi oggetto di consultazione, la Consulta può essere integrata da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da rappresentanti designati dagli organismi espressione dei soggetti operanti nella filiera, ivi comprese le associazioni dei consumatori e dei pescatori sportivi.
3. La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:
a) sulle linee generali di politica della pesca professionale, dell'acquicoltura e delle attività ad esse connesse e di pianificazione dell'uso del territorio e del mare per l'esercizio delle suddette attività;
b) sui progetti di legge e direttive regionali riguardanti il settore ittico;
c) sulle proposte dei bilanci pluriennali e preventivi annuali per la parte dedicata al settore ittico;
d) sui programmi di attività e di intervento, compresi quelli di attuazione della politica europea, sui criteri e modalità di riparto dei finanziamenti relativi al settore ittico;
e) ogni altro argomento che venga ad essa sottoposto dall'Assessore competente.
4. I componenti della Consulta ed i supplenti sono nominati con deliberazione della Giunta regionale in base alle designazioni di cui al comma 1.
5. La partecipazione alle sedute della Consulta non comporta la corresponsione di alcun compenso o rimborso di qualsiasi natura a favore dei partecipanti.".
Art. 15
Disposizioni transitorie
1. Gli imprenditori ittici che al momento dell'entrata in vigore della presente legge già esercitano le attività di cui all'articolo 2 devono comunicare, entro 30 giorni da tale data, ai Comuni dove le attività sono svolte e alla Regione gli estremi dei relativi titoli autorizzativi. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni nazionali e regionali relative alle attività di cui all'articolo 2.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di funzionamento della Consulta ittica regionale di cui all'articolo 82 bis della legge regionale n. 3 del 1999.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.