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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 16
1.
Al comma 1 dell' articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2000 le parole
"dell'art. 47"
sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 64"."
2. Il comma 3 dell' articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2000 è abrogato.
"Art. 16
Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.
2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.".

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