LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014
Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 16
Modifiche all'
articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2000
1.
Al comma 1 dell'
articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2000 le parole
"dell'art. 47"
sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 64"."
2.
Il comma 3 dell'
articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2000 è abrogato.
"Art. 16
Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1.
Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.
2.
Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.".