LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014
Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 20
Norme di attuazione
1.
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta:
a)
l'atto di cui all'
articolo 16 bis della legge regionale n. 12 del 2000;
b)
gli atti di cui all'
articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2000, come modificato dalla presente legge.
2.
Fino all'adozione degli atti di cui al comma 1:
a)
continuano ad applicarsi gli atti adottati in attuazione delle disposizioni contenute nell'
articolo 21 della legge regionale n. 12 del 2000 nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dalla presente legge;
b)
sono fatte salve le modalità procedimentali previste dal testo previgente
della legge regionale n. 12 del 2000.