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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 20
Norme di attuazione
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta:
b) gli atti di cui all' articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2000, come modificato dalla presente legge.
2. Fino all'adozione degli atti di cui al comma 1:
a) continuano ad applicarsi gli atti adottati in attuazione delle disposizioni contenute nell' articolo 21 della legge regionale n. 12 del 2000 nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dalla presente legge;
b) sono fatte salve le modalità procedimentali previste dal testo previgente della legge regionale n. 12 del 2000.

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