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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7

TITOLO V
Disposizioni in materia di commercio
Capo I
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)
Art. 43
1.
Il comma 4 dell' articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente:
"4. La presente legge non si applica alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:
a) legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole), con riferimento all' esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale;
b) legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), sia con riferimento ai casi di somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, sia con riferimento all'esercizio del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "bed & breakfast";
c) decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 Sito esterno (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), dovendosi intendere applicabili i criteri stabiliti dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della presente legge.".
Art. 44
1.
Al comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale n. 14 del 2003 sono soppresse le seguenti parole:
"la programmazione e".
Art. 45
1.
L' articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Definizione dei criteri per l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
1. In attuazione degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, la Giunta regionale fissa, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, le direttive di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri ed i requisiti strutturali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Nelle zone del territorio regionale da sottoporre a tutela, i Comuni adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto di quanto disposto dall' articolo 64, comma 3 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli esercizi di cui all'articolo 8, nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno (Nuovo codice della strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 2, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496 Sito esterno, sempreché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e l'autorizzazione sia rilasciata a favore di soggetti titolari della licenza di esercizio per la vendita di carburanti, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività;
d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;
e) negli esercizi polifunzionali di cui all' articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno);
f) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai Comuni;
g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, fatto salvo quanto previsto alla lettera c) dello stesso comma;
h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 10;
i) al domicilio del consumatore.
4. I Comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a trenta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.".
Art. 46
1.
L' articolo 5 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni
1. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la richiesta di autorizzazione, nei casi previsti dalla presente legge, sono presentate allo sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente. Il Comune è altresì competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
2. Le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune in conformità ai criteri definiti sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale.".
Art. 47
1.
L' articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010 Sito esterno. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all' articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 Sito esterno (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010 Sito esterno devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo decennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
c) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 Sito esterno (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro.
3. In caso di società, associazioni od organismi collettivi il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti dal titolare o, in alternativa, dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 2, lettera a), nonché i requisiti di accesso alle prove finali, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi più rappresentative a livello regionale, gli enti da queste costituiti e le Camere di commercio. La Giunta stabilisce altresì i titoli di studio o altri requisiti validi ai fini della sussistenza del requisito di cui al comma 2, lettera a).
5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a) è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito anche a chi è stato iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui alla legge n. 426 del 1971 Sito esterno, per uno dei gruppi merceologici individuati dall'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426 Sito esterno, sulla disciplina del commercio), salva cancellazione dal medesimo registro.
6. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio regionale si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
7. Il titolare di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande o di un pubblico esercizio può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, a seguito di presentazione della SCIA al SUAP del Comune territorialmente competente. La SCIA deve essere presentata altresì in caso di cessazione della gestione.
8. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla presentazione della SCIA ai sensi del comma 7, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
9. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.".
Art. 48
1.
L' articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. All'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle zone sottoposte a tutela, nonché all'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento di superficie negli altri casi ed al trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi in ogni caso si applica l'articolo 64, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010 Sito esterno.
2. La SCIA deve attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, di cui al presente articolo, comma 5, e di cui all'articolo 6.
3. La SCIA deve essere redatta sul modello approvato con atto della Giunta regionale, che stabilisce altresì la documentazione da allegare.
4. E' subordinata alla SCIA ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge, fatta salva la normativa di settore.
5. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
6. Nelle zone soggette a tutela il rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione nei casi in cui essa sia prevista. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché con quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza e, qualora si tratti di esercizi aperti al pubblico, sorvegliabilità. Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. È fatta salva la possibilità per il Comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al comma 5 al momento del rilascio dell'autorizzazione.".
Art. 49
1.
La rubrica dell' articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"Attività non soggette ad autorizzazione o a SCIA".
2.
Al comma 1 dell'articolo 9 le parole
"Non sono soggette alle autorizzazioni di cui all'articolo 8"
sono sostituite dalle seguenti
"Non sono soggette ad autorizzazioni, né a SCIA".
Art. 50
1.
L' articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Attività temporanee
1. In occasione di fiere, feste, sagre, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA presentata al Comune in cui l'attività si svolge, ai sensi dell' articolo 19 della legge n. 241 del 1990 Sito esterno. Nelle zone sottoposte a tutela l'attività temporanea è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente. L'attività temporanea può essere esercitata soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della presente legge o se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Le attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono soggette a SCIA ai sensi dell' articolo 41 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 Sito esterno e per esse sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed in materia di sicurezza.
4. Il Comune definisce le modalità di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea che comunque non possono avere durata superiore a trenta giorni consecutivi.
5. Ogni Comune definisce annualmente il calendario delle sagre, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e altri soggetti eventualmente interessati.
6. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni della presente legge, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.".
Art. 51
1.
Al comma 1 dell' articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole:
"concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 8"
sono sostituite dalle seguenti:
"della presente legge".
2.
Il comma 3 dell' articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche è soggetta alle limitazioni stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia.".
Art. 52
1.
Al comma 1 dell' articolo 12 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole:
"le autorizzazioni"
sono sostituite dalle seguenti:
"i titoli".
2.
Al comma 2 dell' articolo 12 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole:
"Le stesse autorizzazioni"
sono sostituite dalle seguenti:
"Gli stessi titoli".
Art. 53
1.
Il comma 1 dell' articolo 13 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:
"1. Al trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte si applica la disciplina di cui all' articolo 64, comma 4 del decreto legislativo n. 59 del 2010 Sito esterno.".
2. Il comma 3 dell' articolo 13 della legge regionale n. 14 del 2003 è abrogato.
Art. 54
1.
L' articolo 14 della legge regionale 14 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Durata delle autorizzazioni e della SCIA
1. Le autorizzazioni e la SCIA abilitano all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.
2. Nella SCIA e nell'autorizzazione stagionale deve essere indicato il periodo nei quali è consentito, nel corso dell'anno, l'esercizio dell'attività. La modifica del periodo negli anni successivi al primo deve avvenire con semplice comunicazione.
3. La SCIA per le attività temporanee di cui all'articolo 10 ha efficacia limitata alla durata della manifestazione.".
Art. 55
1.
L' articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 15
Decadenza, sospensione e revoca dei titoli abilitativi
1. I titoli abilitativi di cui all'articolo 8 decadono:
a) quando il titolare del titolo abilitativo sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi oppure, nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio;
b) quando il titolare del titolo abilitativo non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3;
c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.
2. I titoli abilitativi di cui all'articolo 8 possono essere sospesi quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti. L'attività è sospesa fino a tre giorni nel caso in cui l'esercente non rispetti le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitati delle aree limitrofe.
3. Può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività e contestualmente la revoca del provvedimento di autorizzazione nei casi in cui questo sia previsto:
a) quando il titolare del titolo abilitativo non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse.".
Art. 56
1.
L' articolo 16 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 16
Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.
2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.".
Art. 57
1.
L' articolo 17 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 17
Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge nonché ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001 Sito esterno.".
Art. 58
1.
Al comma 1 dell' articolo 18 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole:
" decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84 Sito esterno (Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi)"
sono sostituite dalle seguenti:
2.
Al comma 6 dell' articolo 18 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole:
"articolo 4, comma 5"
sono sostituite dalle seguenti:
"articolo 4, comma 3".
Art. 59
1.
Al comma 1 dell' articolo 19 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole:
"o altro titolo autorizzativo, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta"
sono sostituite dalle parole:
"o altro titolo abilitativo ovvero quando questi siano stati revocati o sospesi o decaduti".
Capo II
Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno)
Art. 60
1.
Alla lettera b) del comma 2 dell' articolo 1 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno) sono soppresse le parole:
"ed equilibrio".
Art. 61
1.
All'alinea del comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999 sono soppresse le parole:
"la programmazione e".
2.
Alla lettera b) del comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999 la parola:
"programmare"
è sostituita dalla seguente:
"pianificare".
3.
Alla lettera f) del comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999 le parole:
"un equilibrato sviluppo"
sono sostituite dalle seguenti:
"lo sviluppo".
4.
La lettera g) del comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999 è sostituita dalla seguente:
"g) definire criteri, ai fini della pianificazione delle grandi strutture di vendita, finalizzati a contenere l'uso del territorio e assicurare le compatibilità ambientali e della mobilità sostenibile;".
Art. 62
1.
L' articolo 19-bis della legge regionale n. 14 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 19 bis
Norme finali riguardanti le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio
1. L'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio è assoggettato al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.
2. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'attività di cui al comma 1, la superficie di vendita dell'esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all'ingrosso, salvo quanto previsto al comma 3.
3. La superficie di vendita degli esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti individuati al comma 5, viene calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a:
a) 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
b) 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
4. La parte di superficie di vendita eccedente le dimensioni di cui al comma 3, viene calcolata nei modi ordinari.
5. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano agli esercizi che vendono esclusivamente i seguenti prodotti e relativi complementi:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per l'edilizia;
l) legnami.
6. Le disposizioni, di cui al comma 3, non sono cumulabili con quelle previste per le merci ingombranti, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tal caso, si applica la disciplina più favorevole al prestatore.
7. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le medesime sanzioni dell'articolo 22, commi 2, 3 e 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno.".
Art. 63
Disapplicazione dei limiti alla concorrenza
1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le disposizioni della pianificazione provinciale che definiscono il dimensionamento della capacità insediativa delle grandi strutture di vendita rispetto al totale della dotazione, ai sensi dell' articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 14 del 1999.

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