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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7

TITOLO VI
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità)
Art. 64
1.
Dopo la lettera b) del comma 7 dell' articolo 4 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) è aggiunta la seguente:
"b bis) i marina resort.".
Art. 65
1.
Dopo il comma 4 dell' articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2004 é inserito il seguente:
"4 bis. Sono marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione.".
Art. 66
Norma transitoria
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell' articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2004. Le disposizioni del presente capo trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.

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