Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Capo I
Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 Sito esterno, per la disciplina dell'attività di estetista)
Art. 67
1.
La lettera a) del comma 3 dell' articolo 1 della legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 Sito esterno, per la disciplina dell'attività di estetista) è sostituita dalla seguente:
"a) alla qualificazione professionale degli esercenti l'attività di estetista, secondo quanto richiesto dalla legge statale per l'accesso all'attività e per l'esercizio della stessa;".
Art. 68
1.
L' articolo 2 della legge regionale n. 32 del 1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Qualificazione professionale
1. La formazione e gli esami finalizzati alla qualificazione professionale di estetista, a norma dell'articolo 3 della legge statale, sono realizzati ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e delle relative disposizioni attuative.
2. I soci partecipanti ed i collaboratori familiari sono equiparati ai dipendenti di impresa, ai fini dell'accesso alla formazione e agli esami per la qualificazione professionale di estetista.
3. La Giunta regionale adotta le ulteriori disposizioni necessarie all'applicazione della legge statale.".
Art. 69
1. I commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell' articolo 3 della legge regionale n. 32 del 1992 sono abrogati.
Art. 70
1.
L' articolo 5 della legge regionale n. 32 del 1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Regolamenti comunali
1. I Comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di estetista, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
2. Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme legislative vigenti in materia.".
Art. 71
Norme transitorie
1. Nelle more dell'applicazione dell' articolo 5 della legge regionale n. 32 del 1992, come modificato dalla presente legge, restano in vigore, in quanto compatibili con il nuovo testo, i regolamenti comunali già adottati ai sensi del testo previgente dell'articolo stesso.

Espandi Indice