LEGGE REGIONALE 18 novembre 2014, n. 24
DISPOSIZIONI URGENTI E IMPROROGABILI PER LA CONTINUITÀ DI FUNZIONI, INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROROGA DI TERMINI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 332 del 18 novembre 2014
INDICE
Art. 1 - Interventi urgenti a seguito di eccezionali avversità atmosferiche
Art. 2 - Proroga per l'anno 2015 del programma regionale in materia di spettacolo
Art. 3 - Proroga per l'anno 2015 del programma regionale in materia di promozione culturale
Art. 4 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001
Art. 5 - Proroga di graduatorie. Modifica alla legge regionale n. 26 del 2013
Art. 6 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Interventi urgenti a seguito di eccezionali avversità atmosferiche
1. Per fronteggiare le emergenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio regionale nell'anno in corso, le situazioni di grave pericolo in atto e per ulteriori interventi necessari in relazione alla stagione autunno-invernale, la Regione contribuisce con un finanziamento straordinario nel limite massimo di Euro 5.000.000,00, da autorizzare ad integrazione dei finanziamenti previsti nel bilancio regionale, per l'esercizio 2014, nell'ambito della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) e della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), da gestire a norma di quanto disposto dalle leggi regionali medesime.
2. Per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto al comma 1, si provvede mediante la riduzione dell'accantonamento di Euro 2.000.000,00 di cui alla voce 31 del "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", capitolo U86350 afferente alla UPB 1.7.2.2.29100, e mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di Euro 3.000.000,00 del capitolo U37035, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14090, che presentano la necessaria disponibilità e la corrispondente dotazione di capitoli di nuova istituzione nel bilancio di previsione 2014.
3. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 si provvede mediante le seguenti variazioni, di competenza e di cassa, del bilancio di previsione 2014:
1) Variazioni in aumento:
a) U.P.B. 1.4.4.3.17400 - Organizzazione del sistema di protezione civile | ||
Capitolo U47321 "Spese per la realizzazione di interventi di emergenza per fronteggiare situazioni di grave pericolo in atto o potenziale nei settori di competenza regionale a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche dell'anno 2014 (L. R. 7 febbraio 2005, n. 1)" | ||
Nuova istituzione | ||
Stanziamento di competenza | Euro | 2.700.000,00 |
Stanziamento di cassa | Euro | 2.700.000,00; |
b) U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione | ||
Capitolo U16402 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche dell'anno 2014 (L. R. 2 agosto 1984, n. 42)" | ||
Nuova istituzione | ||
Stanziamento di competenza | Euro | 300.000,00 |
Stanziamento di cassa | Euro | 300.000,00; |
c) U.P.B. 1.4.4.2.17015 - Contributi all'Agenzia regionale di protezione civile per attività e interventi di protezione civile | ||
Capitolo U47313 "Trasferimento all'Agenzia regionale di protezione civile per la concessione di contributi ai soggetti componenti del sistema regionale di protezione civile per l'esecuzione di interventi indifferibili e urgenti a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche dell'anno 2014 (L. R. 7 febbraio 2005, n. 1)" | ||
Nuova istituzione | ||
Stanziamento di competenza | Euro | 2.000.000,00 |
Stanziamento di cassa | Euro | 2.000.000,00; |
2) Variazioni in diminuzione:
a) U.P.B. 1.7.2.2.29100 - Fondi speciali e di accantonamento per provvedimenti regionali | ||
Capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" voce 31 | ||
Stanziamento di competenza | Euro | 2.000.000,00 |
Stanziamento di cassa | Euro | 2.000.000,00; |
b) U.P.B. 1.4.2.3.14090 - Mantenimento e adeguamento del patrimonio Arpa | ||
Capitolo U37035 "Finanziamenti ad Arpa finalizzati a investimenti nonché alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione, all'adeguamento tecnologico, alla sostituzione di beni e attrezzature (art. 21, comma 1, lett. d), L. R. 19 aprile 1995, n. 44)" per Euro 3.000.000,00 | ||
Stanziamento di competenza | Euro | 3.000.000,00 |
Stanziamento di cassa | Euro | 3.000.000,00. |
Art. 2
Proroga per l'anno 2015 del programma regionale in materia di spettacolo
1. Il programma regionale in materia di spettacolo approvato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo), in scadenza il 31 dicembre 2014, è prorogato per l'anno 2015, in deroga alla durata temporale fissata dal medesimo articolo 5.
2. All'attuazione del programma nei termini di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 23 luglio 2014, n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo), provvederà la Giunta regionale con propri atti deliberativi.
Art. 3
Proroga per l'anno 2015 del programma regionale in materia di promozione culturale
1. Il programma regionale in materia di promozione culturale approvato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale), in scadenza il 31 dicembre 2014, è prorogato fino all'approvazione di un nuovo programma e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, in deroga alla durata temporale fissata dal medesimo articolo 3.
Art. 4
Modifica all'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001
1. Il secondo periodo del comma 12 dell'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è così sostituito:
"Tale durata, alla cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, è prorogata, anche per il personale con funzioni giornalistiche, fino all'assegnazione di quello richiesto dai nuovi titolari e comunque non può superare il termine di un mese dal giorno di insediamento di questi ultimi.".
Art. 5
Proroga di graduatorie. Modifica alla legge regionale n. 26 del 2013
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 46 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione), ai fini del contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di cui all'articolo 10, comma 4 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali) è prorogata al 31 dicembre 2017.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.