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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2014, n. 1

DISPOSIZIONI IN ORDINE AL CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA REGIONALE PER LOCAZIONI PASSIVE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 28 del 30 gennaio 2014

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Con la presente legge, ai fini del contenimento della spesa pubblica ed in conformità alle disposizioni di principio contenute nell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 Sito esterno (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 Sito esterno, la Regione Emilia-Romagna detta disposizioni per i contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale stipulati dall'amministrazione regionale.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale stipulati dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN), dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), dall'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici (INTERCENT-ER), dall'Agenzia regionale di Protezione civile.
3. L'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) applica le disposizioni della presente legge con le proprie strutture e nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

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