LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 10
INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E FLUVIOMARITTIMO DELLE MERCI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2009, N. 15 (INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 186 del 30 giugno 2014
Art. 3
Oggetto degli interventi
1. Per i fini indicati all'articolo 1 la Regione concede contributi per la realizzazione dei seguenti servizi di trasporto:
a) servizi di trasporto ferroviario intermodale
b) servizi di trasporto ferroviario tradizionale;
c) servizi di trasporto fluviale e fluviomarittimo.
2. Non possono essere concessi contributi relativi all'autostrada viaggiante ed ai trasporti fluviali di materiali inerti estratti dall'alveo e dalle golene del fiume Po e dai suoi affluenti.