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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 10

INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E FLUVIOMARITTIMO DELLE MERCI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2009, N. 15 (INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 186 del 30 giugno 2014

Art. 5
Durata e modalità della contribuzione
1. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi per un massimo di tre anni dalla sua entrata in vigore, nel limite delle disponibilità autorizzate annualmente dalla legge di Bilancio.
2. La Giunta regionale disciplina, con atto da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e da pubblicare sul sito della Regione Emilia-Romagna e nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento, gli elementi della relazione descrittiva a corredo della domanda, i criteri e le priorità per la valutazione delle domande, i termini e le modalità per l'erogazione e la liquidazione dei contributi.
3. La domanda di contributo deve essere corredata, oltre che dalla dichiarazione di cui all'articolo 7 comma 2, da una relazione descrittiva dell'iniziativa e deve indicare, oltre agli elementi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2, le caratteristiche dei servizi e la previsione della spesa.
4. L'istruttoria sulle domande pervenute si conclude con la redazione di due distinte graduatorie, una per servizi ferroviari e una per i servizi fluviali/fluviomarittimi ammissibili a contributo. Le graduatorie saranno approvate dalla Giunta regionale. La ripartizione delle risorse avviene nel limite massimo della disponibilità annualmente autorizzata dalla legge di bilancio.
5. La Regione, per l'esame delle domande, si potrà avvalere di un nucleo tecnico di valutazione.

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