Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 10

INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E FLUVIOMARITTIMO DELLE MERCI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2009, N. 15 (INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 186 del 30 giugno 2014

Art. 7
Divieto di cumulo contributivo
1. I contributi concessi in base all'articolo 6 non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi in base ad altre normative.
2. La richiesta di contributo deve contenere una dichiarazione attestante che sul medesimo chilometraggio, sulle medesime tonnellate o sul medesimo carico non sono stati richiesti, né ottenuti, altri finanziamenti pubblici.

Espandi Indice