Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 10

INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E FLUVIOMARITTIMO DELLE MERCI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2009, N. 15 (INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 186 del 30 giugno 2014

Art. 8
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base (UPB) e relativo capitolo di spesa nel bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati, pari a euro 800.000,00, nell'ambito del fondo speciale di cui alla UPB 1.7.2.2.29100, alla voce 19 del capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio 2014 di competenza e di cassa.
2. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Espandi Indice