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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 10

INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E FLUVIOMARITTIMO DELLE MERCI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2009, N. 15 (INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 186 del 30 giugno 2014

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Oggetto degli interventi
Art. 4 - Destinatari dei contributi
Art. 5 - Durata e modalità della contribuzione
Art. 6 - Caratteristiche dei servizi incentivati e misura dei contributi
Art. 7 - Divieto di cumulo contributivo
Art. 8 - Copertura finanziaria
Art. 9 - Clausola valutativa
Art. 10 - Abrogazioni
Art. 11 - Disposizione finale
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone di attivare interventi nel settore del trasporto delle merci in coerenza con gli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale, con le seguenti finalità:
a) riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sviluppando il trasporto ferroviario, sia intermodale che tradizionale, e il trasporto fluviale e fluviomarittimo mediante compensazione della differenza dei costi esterni del trasporto su strada a vantaggio degli utenti finali;
b) ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) per "trasporto ferroviario intermodale" si intende il trasporto di merci che utilizza più modalità in una sola operazione di spedizione, caricando unità di contenimento intermodali (container, semirimorchio, cassa mobile) per il servizio di trasporto ferroviario mono o pluricliente acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;
b) per "trasporto ferroviario tradizionale" si intende il trasporto di merci che si avvale dell'utilizzo di carri tradizionali per il servizio di trasporto ferroviario, mono o pluricliente, acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;
c) per "autostrada viaggiante" si intende il trasporto su ferrovia di veicoli stradali completi, motrice e semirimorchio con conducente, mediante carri ferroviari;
d) per "trasporto fluviale o fluviomarittimo" si intende il trasporto di merci che si avvale di convogli (spintore con chiatta o rimorchiatore con chiatta) o motonavi per il servizio di trasporto via acqua acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa armatrice di unità nautiche;
e) per "trasporto eccezionale" si intende il trasporto fluviale di pezzi unici e indivisibili in condizioni di eccezionalità di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 Sito esterno (Nuovo codice della strada);
f) per "impresa logistica" si intende qualsiasi impresa che gestisce in conto proprio o per conto di terzi il trasporto multimodale oppure ferroviario tradizionale o intermodale (marittimo o terrestre) oppure fluviale o fluviomarittimo, disponendo in via esclusiva di mezzi per almeno una di tali modalità, organizzando pacchetti completi di trasporto ed acquisendo i servizi logistici necessari;
g) per "impresa armatrice" si intende qualsiasi impresa che assume l'esercizio di unità nautiche iscritte nei registri delle navi e dei galleggianti tenuti dagli Ispettorati di porto o enti equivalenti;
h) per "servizio aggiuntivo di trasporto ferroviario" si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto ferroviario su nuovi tragitti o di nuovi servizi di trasporto ferroviario su tragitti esistenti, rispetto al periodo di riferimento indicato nel bando;
i) per "servizio aggiuntivo di trasporto fluviale o fluviomarittimo" si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto sul sistema idroviario padano-veneto che interessi almeno uno dei porti di Boretto, Ferrara, Porto Garibaldi e Ravenna, rispetto al periodo di riferimento indicato nel bando;
j) per "costi esterni del traffico merci su strada" si intendono i costi specifici dovuti all'inquinamento acustico, agli inquinanti atmosferici, oltre a quelli connessi agli incidenti, al costo dell'infrastruttura e alla congestione.
Art. 3
Oggetto degli interventi
1. Per i fini indicati all'articolo 1 la Regione concede contributi per la realizzazione dei seguenti servizi di trasporto:
a) servizi di trasporto ferroviario intermodale
b) servizi di trasporto ferroviario tradizionale;
c) servizi di trasporto fluviale e fluviomarittimo.
2. Non possono essere concessi contributi relativi all'autostrada viaggiante ed ai trasporti fluviali di materiali inerti estratti dall'alveo e dalle golene del fiume Po e dai suoi affluenti.
Art. 4
Destinatari dei contributi
1. Sono destinatarie dei contributi le imprese logistiche, le imprese ferroviarie e le imprese armatrici, anche in forma consorziata o cooperativa, aventi sede legale in uno degli Stati membri della Unione europea.
Art. 5
Durata e modalità della contribuzione
1. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi per un massimo di tre anni dalla sua entrata in vigore, nel limite delle disponibilità autorizzate annualmente dalla legge di Bilancio.
2. La Giunta regionale disciplina, con atto da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e da pubblicare sul sito della Regione Emilia-Romagna e nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento, gli elementi della relazione descrittiva a corredo della domanda, i criteri e le priorità per la valutazione delle domande, i termini e le modalità per l'erogazione e la liquidazione dei contributi.
3. La domanda di contributo deve essere corredata, oltre che dalla dichiarazione di cui all'articolo 7 comma 2, da una relazione descrittiva dell'iniziativa e deve indicare, oltre agli elementi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2, le caratteristiche dei servizi e la previsione della spesa.
4. L'istruttoria sulle domande pervenute si conclude con la redazione di due distinte graduatorie, una per servizi ferroviari e una per i servizi fluviali/fluviomarittimi ammissibili a contributo. Le graduatorie saranno approvate dalla Giunta regionale. La ripartizione delle risorse avviene nel limite massimo della disponibilità annualmente autorizzata dalla legge di bilancio.
5. La Regione, per l'esame delle domande, si potrà avvalere di un nucleo tecnico di valutazione.
Art. 6
Caratteristiche dei servizi incentivati e misura dei contributi
1. Sono ammissibili a contributo:
a) ogni servizio ferroviario aggiuntivo rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento indicato nel bando, avente origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, presso un nodo ferroviario ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Il servizio ferroviario aggiuntivo deve essere costituito almeno da trenta treni all'anno, oppure trasportare almeno ventimila tonnellate all'anno e deve essere mantenuto attivo, almeno ai volumi minimi, nei due anni successivi al termine dei contributi;
b) ogni servizio fluviale o fluviomarittimo aggiuntivo rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento indicato nel bando, avente origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, in almeno uno dei porti di Boretto, Ferrara, Porto Garibaldi e Ravenna. Il servizio fluviale o fluviomarittimo aggiuntivo deve trasportare almeno 10.000 tonnellate all'anno;
c) ogni viaggio relativo ad un trasporto eccezionale fluviale o fluviomarittimo.
2. I contributi sono calcolati:
a) per i servizi ferroviari, su base chilometrica fino ad un massimo di 120 chilometri, anche se il tragitto è di lunghezza superiore. L'entità del contributo è stabilita in 0,8 centesimi di euro per tonnellata al chilometro. Il contributo è ridotto di una percentuale pari al 30 per cento, nel caso in cui il beneficiario sia un' impresa ferroviaria;
b) per i servizi fluviali o fluviomarittimi sulla base della quantità di merce caricata o scaricata nei porti di Boretto, Ferrara, Porto Garibaldi e Ravenna. L'entità del contributo è stabilita in 1,5 euro a tonnellata e in 2.500,00 euro per ogni viaggio relativo ad un trasporto eccezionale.
3. La misura del contributo concesso nel settore fluviale viene determinata nel rispetto del limite dell'importo del massimale generale "de minimis" previsto dal regolamento (UE) n.1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
4. Per ciascun servizio aggiuntivo può essere concesso il contributo per la durata minima di un anno e fino ad un massimo di tre anni. Le richieste di contributi per servizi aggiuntivi triennali hanno priorità nell'assegnazione del contributo.
5. I contributi sono a fondo perduto e sono commisurati in modo da ridurre i costi del trasporto su ferrovia e su acqua di un valore pari ai maggiori costi esterni del trasporto su modalità stradale.
6. L'importo massimo del contributo annuale che può essere concesso ad ogni impresa beneficiaria è pari a 150.000,00 euro.
7. La ripartizione delle risorse disponibili avviene nella misura percentuale del 90 per cento per il trasporto ferroviario e del 10 per cento per il trasporto fluviale o fluviomarittimo. Eventuali risorse residue afferenti alla graduatoria relativa ad una delle modalità di trasporto potranno essere utilizzate per l'incentivazione dei servizi, ammessi a contributo ed inseriti in graduatoria, da effettuarsi con l'altra modalità.
Art. 7
Divieto di cumulo contributivo
1. I contributi concessi in base all'articolo 6 non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi in base ad altre normative.
2. La richiesta di contributo deve contenere una dichiarazione attestante che sul medesimo chilometraggio, sulle medesime tonnellate o sul medesimo carico non sono stati richiesti, né ottenuti, altri finanziamenti pubblici.
Art. 8
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base (UPB) e relativo capitolo di spesa nel bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati, pari a euro 800.000,00, nell'ambito del fondo speciale di cui alla UPB 1.7.2.2.29100, alla voce 19 del capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio 2014 di competenza e di cassa.
2. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 9
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere il trasporto ferroviario e fluviale delle merci. A tal fine, trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a) quanti servizi di trasporto ferroviario e fluviale/fluviomarittimo aggiuntivi sono stati realizzati, su quali tragitti e qual è stato l'incremento di merci trasportate grazie agli interventi previsti dalla legge;
b) la tipologia dei beneficiari dei contributi, le risorse stanziate ed il grado di copertura dell'intervento;
c) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo. In occasione della discussione della clausola valutativa dal terzo anno l'Assemblea legislativa può decidere di sospendere il finanziamento per il triennio successivo.
Art. 10
Abrogazioni
1. È abrogata la legge regionale 4 novembre 2009 n. 15 (Interventi per il trasporto ferroviario delle merci) la quale continua a trovare applicazione relativamente ai diritti ed obblighi dei beneficiari dei contributi concessi.
Art. 11
Disposizione finale
1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a partire dalla data di pubblicazione nel BURERT della decisione favorevole della Commissione europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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