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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14

PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2018, n. 11

Art. 8

(modificata lett. c) comma 3 da art. 10 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

Semplificazione urbanistica e misure per ridurre il consumo del suolo nella localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi
1. I nuovi insediamenti produttivi oggetto dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo sono localizzati in ambiti specializzati per attività produttive disciplinati dalla pianificazione urbanistica e territoriale vigente, ai sensi dell'articolo A-13 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), prioritariamente in aree produttive dismesse o in corso di dismissione e in aree ecologicamente attrezzate. In tale caso, la realizzazione degli insediamenti produttivi è subordinata al rilascio di permesso di costruire convenzionato, nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 7, comma 4.
2. Qualora la pianificazione urbanistica non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero individui aree insufficienti o non idonee rispetto all'intervento da realizzare, l'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo può prevedere, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la localizzazione dell'insediamento in aree non urbanizzate. In tale ipotesi trova applicazione quanto disposto dall'articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000, i cui termini sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di trenta giorni, di cui al comma 5, ultimo periodo, e i nuovi insediamenti produttivi non sono soggetti a titolo abilitativo edilizio, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).
3. Nel caso in cui la localizzazione dell'insediamento produttivo sia prevista:
a) in area produttiva dismessa o in corso di dismissione ovvero in un'Area ecologicamente attrezzata realizzata ai sensi dell'articolo A-14 della legge regionale n. 20 del 2000, l'accordo per l'insediamento e lo sviluppo si attua con intervento diretto convenzionato esonerato dal pagamento del contributo di costruzione;
b) in ambiti specializzati per attività produttive disciplinati dalla pianificazione urbanistica e territoriale vigente, ai sensi dell'articolo A-13 della legge regionale n. 20 del 2000, l'accordo per l'insediamento e lo sviluppo si attua con intervento diretto convenzionato, il contributo di costruzione è ridotto della metà e la eventuale realizzazione delle necessarie dotazioni territoriali da parte dei soggetti interessati comporta il completo scomputo del contributo dovuto. Il Comune può prevedere una ulteriore riduzione del contributo di costruzione dovuto;
c) in aree non urbanizzate aventi destinazione urbanistica diversa da quella produttiva, l'accordo di programma di cui al comma 2 disciplina il completo reperimento (da parte dei soggetti interessati) delle dotazioni territoriali necessarie. ...
4. Nell'ipotesi prevista al comma 3, lettera c), nelle aree classificate dai Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) o dai Piani strutturali comunali (PSC) come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico o come ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva agricola, di cui rispettivamente agli articoli A-18 e A-19 dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, deve essere data dimostrazione della non sussistenza di alternative negli ambiti del territorio rurale adiacenti agli ambiti specializzati per attività produttive.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettere a) e b), per l'attuazione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo può essere applicata la disciplina prevista per i permessi di costruire in deroga di cui all'articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).

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