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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14

PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA 

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 luglio 2018, n. 11 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.r. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 4
Ruolo delle attività terziarie nella strategia di specializzazione intelligente e di innovazione del sistema produttivo regionale
1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle attività terziarie nei processi di trasformazione dell'economia regionale, con particolare riguardo al contributo fornito in materia di nascita, sviluppo, ristrutturazione, qualificazione, ricerca, competitività e internazionalizzazione delle imprese. A tal fine, nell'ambito dei propri programmi, la Regione:
a) sostiene progetti di rafforzamento e qualificazione di aggregazioni di professionisti per le finalità della presente legge;
b) favorisce la collaborazione fra il settore dei servizi e le imprese, le reti d'impresa e le filiere della manifattura regionale con particolare riferimento ai progetti di sviluppo di cui all'articolo 6, accrescendo la qualità dei rapporti, con particolare riguardo a quelli interni alle filiere;
c) favorisce la internazionalizzazione delle imprese del terziario;
d) promuove le ricadute positive dei nuovi insediamenti produttivi sul tessuto delle PMI del territorio regionale ed in particolare sulle catene della subfornitura e sul sistema terziario e dei servizi alle imprese;
e) istituisce, senza oneri a carico della Regione, un comitato consultivo delle professioni orientato a favorire il confronto e lo sviluppo sulle azioni necessarie per favorire l'attrattività e gli investimenti delle imprese nel territorio regionale.

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