LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14
PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 3 agosto 2022, n. 11Art. 9
Interventi pubblici a sostegno degli Accordi di insediamento e sviluppo
1.
Al fine di dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 6 la Regione può concedere contributi agli enti locali o altri enti pubblici per la realizzazione di opere e la fornitura di servizi necessari a favorire l'insediamento, lo sviluppo o la riconversione dell'impresa o delle imprese contraenti l'accordo di programma.