LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14
PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 luglio 2018, n. 11 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.r. 12 luglio 2023, n. 7
TITOLO II
Strumenti e misure per la promozione e l'attrazione degli investimenti e la internazionalizzazione del sistema produttivo regionale
Art. 6
Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese
1.
La Regione promuove la stipula di "Accordi per l'insediamento e lo sviluppo" aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese, progetti di crescita delle imprese o di aggregazioni di imprese e programmi di riconversione produttiva, che si caratterizzino per:
a)
l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
b)
l'accrescimento delle specializzazioni delle imprese, della capacità competitiva e delle specializzazioni della filiera e del sistema produttivo regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
c)
i livelli di ricerca, tecnologia e capacità di innovazione;
d)
la sostenibilità ambientale e sociale;
e)
gli effetti positivi, qualitativi e quantitativi, sulla tutela o sull'incremento dell'occupazione.
2.
Gli investimenti e gli interventi che rispondono agli obiettivi del presente articolo sono considerati di interesse regionale.
3.
La Regione sostiene gli interventi di cui al comma 1 attraverso agevolazioni alle imprese sotto forma di contributi in conto capitale o contributi sugli interessi di finanziamento, anche mediante i fondi di rotazione previsti all'interno dei programmi regionali di settore. La Regione può sostenere altresì gli interventi di cui al comma 1 mediante incentivi di natura fiscale da definirsi con apposito provvedimento, nel rispetto della normativa statale e della disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.
4.
Al fine di consentire l'accesso agli Accordi in condizioni di parità e trasparenza, nel rispetto delle norme nazionali ed europee di tutela della concorrenza e in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale approva il "Bando per Accordi di insediamento e sviluppo". Esso contiene i criteri per l'individuazione degli investimenti di interesse regionale, l'individuazione delle risorse regionali disponibili, anche con riferimento alle diverse aree di incentivazione, nonché la tipologia dei soggetti che possono partecipare.
5.
A seguito della valutazione positiva della proposta di investimento, vengono informati gli enti locali coinvolti al fine di valutare gli interventi di parte pubblica di cui all'articolo 9 necessari per realizzare le finalità dell'Accordo.
6.
Sui contenuti dell'Accordo la Regione informa e consulta le parti sociali. Al riguardo l'Accordo può tenere conto di eventuali raccomandazioni espresse dalle parti sociali riguardanti la salvaguardia delle finalità sociali, occupazionali ed economiche dell'investimento.
7.
L'Accordo è approvato dalla Giunta regionale ed é sottoscritto dalle imprese o dalle aggregazioni di imprese partecipanti, dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri soggetti che concorrono alla sua attuazione. Al fine della sottoscrizione dell'Accordo, la Regione convoca le imprese proponenti, le amministrazioni pubbliche interessate e gli altri soggetti direttamente coinvolti nell'attuazione dell'Accordo medesimo.
8.
Nel rispetto delle norme statali in materia ambientale, qualora l'Accordo preveda l'insediamento in un sito da bonificare e lo stesso assuma anche gli effetti di accordo di programma, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, l'ultimo periodo del comma 6 e il comma 7 dell'
articolo 252 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). A tal fine il proprietario dell'area da bonificare deve produrre un certificato attestante lo stato del suolo e del sottosuolo.
Art. 7
Contenuti dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo
1.
L'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo contiene:
a)
l'entità e le caratteristiche degli investimenti dei contraenti, nonché dei contributi e degli interventi delle pubbliche amministrazioni partecipanti;
b)
i tempi di autorizzazione e di realizzazione degli interventi;
c)
le ricadute occupazionali e sociali degli investimenti;
d)
le clausole di salvaguardia e le penalità a carico delle parti inadempienti, nonché le conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini da parte delle pubbliche amministrazioni.
2.
L'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo definisce la localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi e delle infrastrutture e servizi ad essi connessi, nell'osservanza dei criteri di cui all'articolo 8.
3.
L'Accordo definisce altresì la specifica collaborazione della Regione per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza delle altre pubbliche amministrazioni regionali e locali, nell'ambito del procedimento unico previsto dal comma 4 anche attraverso l'indizione di una apposita conferenza dei servizi preliminare.
4.
La realizzazione e l'avvio delle attività degli insediamenti produttivi oggetto dell'Accordo sono autorizzati attraverso il rilascio di un titolo unico da parte dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP), secondo le modalità previste dall'
articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'
articolo 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008 . n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 ). Qualora il titolo unico sia rilasciato attraverso una conferenza di servizi, essa può svolgersi anche per via telematica ai sensi dell'
articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento di cui all'
articolo 14-ter, comma 6 bis, della legge n. 241 del 1990 .
5.
Le spese istruttorie previste per il rilascio delle autorizzazioni ambientali ricomprese nel titolo di cui al comma 4 sono ridotte del venticinque per cento per l'impresa che all'atto del rilascio dell'autorizzazione risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 o del quindici per cento per quella che risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001.
6.
Nel caso di nuove imprese la disposizione di cui al comma 5 trova applicazione se la registrazione o la certificazione ivi richiamate sono conseguite entro due anni dal rilascio del titolo. In tale caso è rimborsata la quota corrispondente alla riduzione prevista.
7.
Nel caso di imprese rientranti nel campo di applicazione dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ricomprese nell'Accordo, il numero dei controlli programmati può essere ridotto qualora dopo tre anni di esercizio a regime sia dimostrato il rispetto delle condizioni previste al comma 11 ter dell'
art. 29 decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e possono essere altresì adeguati su richiesta del gestore i piani di monitoraggio e controllo sulla base dei risultati ottenuti nel periodo considerato e del contesto ove si svolge l'attività.
Art. 8
(modificata lett. c) comma 3 da art. 10 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, sostituito articolo da art. 7 L.R. 3 agosto 2022, n. 11, poi sostituito comma 2 da art. 6 L.R. 12 luglio 2023, n.7)
Semplificazione urbanistica e misure per ridurre il consumo del suolo nella localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi
1.
I nuovi insediamenti produttivi oggetto dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo sono localizzati nel territorio urbanizzato, in aree produttive o ecologicamente attrezzate, non completamente attuate, dismesse o in corso di dismissione, secondo la disciplina e la pianificazione urbanistica e territoriale vigente. In tali casi gli insediamenti sono realizzati attraverso gli interventi di riuso e rigenerazione urbana di cui all’articolo 7, comma 4, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 7, comma 4, della presente legge, con esonero dal pagamento del contributo di costruzione e con la possibilità di applicazione della disciplina prevista per i permessi di costruire in deroga di cui all'articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).
2.
Qualora la pianificazione urbanistica non individui aree del territorio urbanizzato sufficienti o idonee rispetto all'intervento da realizzare, l'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo può prevedere la localizzazione dell'insediamento in aree del territorio rurale, ad eccezione delle aree classificate dalla pianificazione territoriale o urbanistica come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, nel rispetto della pianificazione paesaggistica e ambientale e delle seguenti ulteriori disposizioni:
a)
il nuovo insediamento produttivo al di fuori del territorio urbanizzato è localizzato nell’osservanza dell’art. 5, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2017;
b)
per la realizzazione degli insediamenti trova applicazione il procedimento di accordo di programma in variante di cui agli articoli 59 e 60 della legge regionale n. 24 del 2017 i cui termini sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di trenta giorni, di cui all'articolo 60, comma 7, ultimo periodo, e senza utilizzo di titolo abilitativo edilizio, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013;
c)
l'accordo di programma disciplina, tra l'altro, il completo reperimento da parte dei soggetti interessati delle dotazioni territoriali necessarie e lo scomputo dal contributo di costruzione secondo la disciplina regionale vigente.
3.
In via transitoria, nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla legge regionale n. 24 del 2017, gli insediamenti produttivi aggiudicatari di contributi assegnati sulla base di bandi emanati entro il 1° gennaio 2022 ai sensi della presente legge continuano a beneficiare, fino alla loro completa realizzazione, della riduzione della metà del contributo di costruzione e della possibilità per il Comune di prevedere ulteriori riduzioni, per la loro localizzazione in aree classificate dagli strumenti urbanistici vigenti alla stessa data come ambiti specializzati per attività produttive.
Art. 9
Interventi pubblici a sostegno degli Accordi di insediamento e sviluppo
1.
Al fine di dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 6 la Regione può concedere contributi agli enti locali o altri enti pubblici per la realizzazione di opere e la fornitura di servizi necessari a favorire l'insediamento, lo sviluppo o la riconversione dell'impresa o delle imprese contraenti l'accordo di programma.
Art. 10
Promozione del welfare
1.
Lo sviluppo delle attività produttive è sostenuto tramite opportune iniziative di implementazione dei servizi locali alla persona. A tal fine la promozione e la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, progetti di crescita delle imprese e di programmi di riconversione produttiva, è accompagnata dalla strutturazione dei servizi necessari, in ragione dell'aumento della domanda prevedibile.
2.
In particolare, nell'ambito degli Accordi di insediamento e sviluppo di cui all'articolo 6, la Regione e gli enti locali possono promuovere, anche in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le imprese del Terzo settore, progetti di welfare aziendale e comunitario per accrescere e qualificare i servizi alla persona, integrati con la rete dei servizi socio-sanitari e abitativi del territorio, nel rispetto delle norme a tutela del lavoro e dei diritti degli utenti.
Art. 11
Ruolo delle società regionali per la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione
1.
Al fine di promuovere l'economia del territorio, ai sensi della
legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) la Regione, anche con il concorso delle proprie società partecipate in house, stipula accordi di collaborazione e partenariato economico e scientifico-tecnologico con altre Regioni e con istituzioni internazionali; coordina la propria politica di promozione sui mercati esteri e di attrazione degli investimenti con le strategie nazionali ed europee; collabora con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per i medesimi fini.
2.
La Regione inoltre, anche con il concorso delle proprie società partecipate in house, svolge le seguenti attività:
a)
la ricerca di investitori nazionali ed esteri, ed il successivo supporto tecnico, conformemente alle proprie strategie di sviluppo;
b)
la promozione a livello internazionale dell'immagine della Regione e delle opportunità di investimento nell'economia del territorio;
c)
la valorizzazione della conoscenza delle realtà produttive regionali e delle eccellenze anche di piccola e media impresa attraverso il ricorso ai moderni sistemi di comunicazione;
d)
l'integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ambiente, alla logistica, alla riqualificazione territoriale;
e)
la predisposizione di una mappatura analitica delle aree disponibili, con le informazioni utili alle valutazioni delle imprese ai fini dell'insediamento;
f)
la garanzia della disponibilità di reti di telecomunicazione e servizi telematici sull'intero territorio regionale alle imprese che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei, qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l'assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività.