LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14
PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 luglio 2018, n. 11 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.r. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 6
Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese
1.
La Regione promuove la stipula di "Accordi per l'insediamento e lo sviluppo" aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese, progetti di crescita delle imprese o di aggregazioni di imprese e programmi di riconversione produttiva, che si caratterizzino per:
a)
l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
b)
l'accrescimento delle specializzazioni delle imprese, della capacità competitiva e delle specializzazioni della filiera e del sistema produttivo regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
c)
i livelli di ricerca, tecnologia e capacità di innovazione;
d)
la sostenibilità ambientale e sociale;
e)
gli effetti positivi, qualitativi e quantitativi, sulla tutela o sull'incremento dell'occupazione.
2.
Gli investimenti e gli interventi che rispondono agli obiettivi del presente articolo sono considerati di interesse regionale.
3.
La Regione sostiene gli interventi di cui al comma 1 attraverso agevolazioni alle imprese sotto forma di contributi in conto capitale o contributi sugli interessi di finanziamento, anche mediante i fondi di rotazione previsti all'interno dei programmi regionali di settore. La Regione può sostenere altresì gli interventi di cui al comma 1 mediante incentivi di natura fiscale da definirsi con apposito provvedimento, nel rispetto della normativa statale e della disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.
4.
Al fine di consentire l'accesso agli Accordi in condizioni di parità e trasparenza, nel rispetto delle norme nazionali ed europee di tutela della concorrenza e in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale approva il "Bando per Accordi di insediamento e sviluppo". Esso contiene i criteri per l'individuazione degli investimenti di interesse regionale, l'individuazione delle risorse regionali disponibili, anche con riferimento alle diverse aree di incentivazione, nonché la tipologia dei soggetti che possono partecipare.
5.
A seguito della valutazione positiva della proposta di investimento, vengono informati gli enti locali coinvolti al fine di valutare gli interventi di parte pubblica di cui all'articolo 9 necessari per realizzare le finalità dell'Accordo.
6.
Sui contenuti dell'Accordo la Regione informa e consulta le parti sociali. Al riguardo l'Accordo può tenere conto di eventuali raccomandazioni espresse dalle parti sociali riguardanti la salvaguardia delle finalità sociali, occupazionali ed economiche dell'investimento.
7.
L'Accordo è approvato dalla Giunta regionale ed é sottoscritto dalle imprese o dalle aggregazioni di imprese partecipanti, dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri soggetti che concorrono alla sua attuazione. Al fine della sottoscrizione dell'Accordo, la Regione convoca le imprese proponenti, le amministrazioni pubbliche interessate e gli altri soggetti direttamente coinvolti nell'attuazione dell'Accordo medesimo.
8.
Nel rispetto delle norme statali in materia ambientale, qualora l'Accordo preveda l'insediamento in un sito da bonificare e lo stesso assuma anche gli effetti di accordo di programma, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, l'ultimo periodo del comma 6 e il comma 7 dell'
articolo 252 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). A tal fine il proprietario dell'area da bonificare deve produrre un certificato attestante lo stato del suolo e del sottosuolo.